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Contenziosi Iva slot, ingiustificato sperpero di risorse per operatori ed Erario

07 dicembre 2024 - 09:49

Francesco Scardovi e Giancarlo Marzo esaminano le pronunce delle Corti di giustizia tributaria in tema di mancata applicazione dell’imposta sui compensi di raccolta con Awp.

Scritto da Francesco Scardovi e Giancarlo Marzo

© Jakub Żerdzicki / Unsplash

Nuova puntata della rubrica “Fisco e slot” curata da Francesco Scardovi e Giancarlo Marzo.

Nonostante l’evidenza del diritto all’esenzione da Iva dei compensi percepiti dagli esercenti che operano per il concessionario, pur in presenza di accordi commerciali con i gestori, alcuni Uffici provinciali dell’Agenzia continuano ad accanirsi sulla presunzione di imponibilità causando un ingiustificato sperpero di risorse per operatori ed Erario.

 

L’ULTIMA SENTENZA - Torniamo a scrivere di Iva e slot, all'indomani dell'ennesima udienza in difesa di un esercente a cui era stata contestata la mancata applicazione dell’imposta sui compensi di raccolta percepiti mediante le Awp installate nel proprio esercizio commerciale. La discussione, come consentito dalle nuove procedure in uso dopo l’emergenza pandemica, si è tenuta in modalità video conferenza e il dispositivo è stato pronunciato dopo pochi minuti dalla chiusura della stessa. E ancora una volta i giudici di primo grado della Corte di giustizia tributaria di Piacenza hanno accolto il ricorso a danno dell’Ufficio, richiamando altri precedenti già discussi dalla stessa sezione: è la sentenza n. 145/2024 del 7 ottobre 2024. Una pronuncia che va ad aggiungersi alle diverse sentenze già citate di altre corti tributarie intervenute a giudicare sulla stessa materia nell’ultimo anno (si veda l’articolo di Gioco News dello scorso maggio).

 

LA RIPRESA DELLE CONTESTAZIONI E LE PRIME ARCHIVIAZIONI - Questo nuovo filone di contenzioso si è riproposto a seguito delle ordinanze di Cassazione del giugno 2021 che avevano sorprendentemente condannato al pagamento delle sanzioni i gestori che non avevano emesso le autofatture sui compensi percepiti dai propri esercenti convenzionati. Ma come più volte ricordato in questa rubrica, le sentenze, una delle quali revocata per errore formale, non facevano altro che richiamare quanto previsto dall’originaria Circolare 21/E del maggio 2005, che poneva, quale condizione dell’esenzione, l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra esercente e concessionario, presupposto che, al tempo (2005 – 2007) in taluni casi non esisteva, non avendo diversi concessionari previsto modelli contrattuali tipici da sottoporre ai titolari degli esercizi. Situazione non più riscontrabile dall’avvio della nuova Convenzione (2014) ove non possono più sussistere esercenti che intervengono nella raccolta sprovvisti di iscrizione all’albo Ries e di contratto diretto con il concessionario (secondo i modelli tipici licenziati dall’Amministrazione). Gli uffici invece, pur in presenza di tali contratti, fondavano la presunzione di imponibilità sull’esistenza di un accordo commerciale intercorrente tra gestori ed esercenti, ritenuto prova del rapporto privatistico tra le parti e dunque imponibile ai fini Iva.

Fortunatamente, nell’ampio contraddittorio avviato da consulenti e associazioni nei confronti degli uffici coinvolti, sono state forniti ai funzionari i chiarimenti necessari per far comprendere l’infondatezza delle pretese; e all’esito dei confronti, la maggior parte delle direzioni provinciali ha ritenuto risolta la vexata questio, rinunciando alla prosecuzione delle liti. Esemplare, al riguardo, è l’archiviazione operata dal Nucleo di Polizia economico finanziaria di Roma, che nel relativo processo verbale di constatazione concludeva che “in presenza dei contratti con il concessionario, l’accordo commerciale non costituiva prova di alcun rapporto privatistico fra gestore ed esercente ma l’espressione dei reciproci impegni assunti dai terzi incaricati”.

 

ACCANIMENTO SU ACCORDO COMMERCIALE GESTORE – ESERCENTE - Nonostante i chiarimenti forniti nei contraddittori ove venivano illustrate anche le archiviazioni dei rilievi da parte di altre direzioni provinciali, alcuni uffici proseguivano nella pretesa, emettendo avvisi di accertamento estremamente simili per contenuti e conclusioni, dando origine così ad un nuovo contenzioso seriale. Un contenzioso che sta generando, ancora una volta, un inutile spreco di tempi e risorse per contribuenti ed Erario, oltre a determinare una evidente distorsione di mercato per le diverse posizioni assunte da direzioni provinciali anche all’interno della stessa regione. Principio che contrasta anche con le circolari degli uffici tributari che prevedono l’abbandono delle liti quando l’esito delle stesse sia fortemente incerto. Si auspica quindi un intervento della Direzione centrale e delle direzioni regionali dell’Agenzia affinché cessino, al più presto, gli ultimi “focolai” di accertamenti e venga riconosciuto definitivamente il diritto all’esenzione dei proventi di raccolta percepiti da gestori ed esercenti.

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