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Legge sul gioco del Lazio: le nuove misure applicate dal 13 gennaio, le indicazioni dei concessionari

05 gennaio 2023 - 16:59

In vista dell'applicazione delle nuove misure per le attività di gioco del Lazio introdotte dalla legge 11 agosto 2022 n° 16 i concessionari informano gli esercenti con un sintetico vademecum.

Scritto da Redazione
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Le misure e le limitazioni alle attività di gioco introdotte con l’emanazione della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 della Regione Lazio saranno applicabili a partire dal 13 gennaio 2023: in vista di questa importante scadenza i concessionari ricordano agli esercenti le ultime novità, onde evitare "sgradite sorprese".

In particolare, il nuovo articolo 11-bis (disposizioni transitorie), eliminando la precedente disposizione, al comma 2, ha stabilito che gli “esercenti” che gestiscono apparecchi da gioco nelle “sale esistenti” si adeguano “entro i centocinquanta giorni successivi” all’entrata in vigore delle modifiche legislative, e quindi entro il 13 gennaio 2023, a quanto previsto dal nuovo “articolo 4, comma 1, lettera b)”.

Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte dalla predetta legge regionale, da considerarsi quali linee guida di carattere informativo ed operativo, rimandando in ogni caso alle circolari attuative ad emanarsi, nonché alle valutazioni finali dei consulenti legali, eventuali opportuni approfondimenti ed i relativi ambiti di applicazione.

Le "nuove limitazioni" previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b, applicabili non soltanto alle “nuove sale gioco”, ma anche alle cosiddette “sale esistenti”, prevedono quanto segue: 1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931; 2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi; 3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente; 4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale; 5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati; 6) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno; 7) fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”

Le sanzioni previste dall'articolo 12 sono le seguenti: 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all’ articolo 7, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.
1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell'esercizio (1).
2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi  proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.
[1] Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della L.R. 11 agosto 2022, n. 16.

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