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Livorno, Tar Toscana annulla il regolamento sul gioco

18 maggio 2017 - 13:20

Per il Tar Toscana è illegittimo il regolamento sul gioco del Comune di Livorno perché blocca libera iniziativa economica.

Scritto da Fm

 

"L’Amministrazione ha effettuato un’espropriazione di fatto della libertà di iniziativa economica relativamente all’apertura di esercizi la cui liceità è stabilita nella legislazione statale. L’intento politico dell’Amministrazione comunale, di inibire l’esercizio del gioco, avrebbe dovuto trovare rappresentazione in atti di carattere politico quali, ad esempio, una mozione rivolta agli organi statali per modificare la normativa (statale) che lo consente. Ma finché detta normativa resta vigente, gli atti dell’Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un’attività considerata lecita dall’ordinamento".


Lo sottolinea il Tar Toscana nell'accogliere il ricorso di una società di noleggio di apparecchi da giococontro il “Regolamento per l'apertura e l'esercizio delle sale giochi e degli spazi per il gioco con vincita in denaro” del Comune di Livorno, approvato nell'ottobre 2016. I giudici hanno quindi annullato il provvedimento, come già accaduto a Firenze, Grosseto e Campobasso.

Nella sentenza, il Tar Toscana evidenzia che il gioco legale può solo essere limitato "nel suo esercizio allo scopo di tutelare quei valori che, a loro volta, trovano protezione nell’ordinamento ed in particolare la salute, nelle sue diverse articolazioni della prevenzione della ludopatia ma anche dell’inquinamento acustico e della quiete pubblica (art. 4, comma 2, L.R. 57/2013) e, comunque, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Non è però consentito di pervenire in via regolamentare ad un sostanziale divieto di svolgere in tutto il territorio comunale un’attività che, si ripete, è pur sempre considerata lecita dall’ordinamento".
 
IL RICORSO - I ricorrenti, con i primi tre motivi di gravame,"lamentano che il Comune non avrebbe effettuato indagini istruttorie atte a giustificare, sotto il profilo di problematiche riguardanti viabilità, inquinamento acustico o disturbo della quiete pubblica, l’individuazione di ulteriori luoghi cui estendere il divieto in questione oltre a quelli individuati ex lege. L'art. 4 della suddetta L.R. n. 57/2013 (così come modificato dalla L.R. Toscana n. 85/2014) ancorerebbe solo a tali parametri la facoltà dei Comuni di stabilire altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, oltre a quelli previsti direttamente dalla legge e sotto questo profilo, il regolamento impugnato non supererebbe il vaglio id legittimità.
Con quarto motivo si dolgono che l’individuazione operata a livello regolamentare dei luoghi da ritenere sensibili sarebbe talmente ampia da rendere impossibile intraprendere nel territorio comunale, specialmente cittadino, alcuna nuova attività di esercizio sale giochi. Inoltre lamentano che tra i luoghi sensibili siano stati inseriti gli “studi medici” con dizione eccessivamente generica e tale da comportare il rischio, per l’imprenditore interessato, di rendere una falsa dichiarazione in quanto l’apertura della sala giochi è subordinata, tra l’altro, alla presentazione di un’autocertificazione circa il rispetto delle distanze di cui si tratta.
Con quinto motivo i ricorrenti deducono che sarebbe illogico penalizzare così pesantemente il settore in esame mentre vengono trascurate altre forme di gioco quali, ad esempio, Lotto e Superenalotto che a loro volta producono fenomeni di ludopatia".

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