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Orari gioco Veneto, CdS: 'Valide le fasce stabilite dai Comuni'

11 settembre 2024 - 17:11

Per il Consiglio di Stato sono legittimi i limiti orari alle attività di gioco decisi dai Comuni in aggiunta a quelli della Regione Veneto.

Scritto da Fm

"La disciplina introdotta dall’art. 8 della legge della Regione Veneto n. 38 del 2019, nella parte in cui demanda alla giunta regionale la fissazione delle fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, non appare affatto contraddittoria qualora interpretata nel senso che i singoli Comuni possono stabilire restrizioni in peius rispetto a quelle derivanti dalle previsioni regionali. La paventata conseguente disomogeneità, sul territorio regionale, delle fasce orarie è, in verità, meramente apparente, dovendo essere considerata anche l’esigenza di adeguare quelle fasce orarie alle situazioni locali, ovviamente entro ragionevoli limiti che non conducano ad un totale sovvertimento delle indicazioni regionali.”

Lo scrivono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono l’appello proposto da un esercente contro la sentenza del Tar Veneto che nel 2023 ha confermato la validità dell’ordinanza del sindaco del Comune di Schio (Vi) che il 30 dicembre 2019 ha dettato la disciplina degli orari di disattivazione degli apparecchi per il gioco lecito  in quanto più stringenti di quelli che sono previsti dalla delibera di giunta regionale in materia.

 

In virtù di tale ordinanza gli apparecchi da gioco nel territorio comunale possono essere in funzione dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi, mentre la Regione ha scelto di interrompere il gioco dalle ore 7 alle ore 9, dalle 13 alle ore 15, e dalle ore 18 alle ore 20.

 

Da Palazzo Spada viene evidenziato che “all’atto dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata, recante la data del 30 dicembre 2019, la Dgr n° 2006 del 2019 non era ancora entrata in vigore. In quel momento tale delibera formava oggetto di una mera proposta, che successivamente è confluita nell’approvazione definitiva da parte della giunta regionale. La delibera, invero, pur adottata lo stesso giorno dell’ordinanza del sindaco di Schio, risulta pubblicata sul Bollettino regionale solo successivamente, ossia in data 10 gennaio 2020, e non reca alcuna clausola di immediata efficacia”.

 

Il Collegio quindi condivide l’assunto di fondo della sentenza del primo giudice, secondo cui “la legge della Regione Veneto qui contestata non ha modificato, in modo significativo e innovativo, il quadro normativo di riferimento nel quale si è formata la più recente giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, secondo cui spetta ai singoli Comuni, alla luce della situazione locale che forma oggetto del loro governo, la regolazione oraria degli apparecchi da gioco lecito, al fine di prevenire danni per la salute dei cittadini e nell’ottica del necessario contemperamento con le esigenze della libertà individuale di impresa. Il legislatore regionale, conformemente alla propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute, si è infatti limitato a dettare degli orientamenti che mirano a fissare restrizioni minime delle fasce orarie, tali da fungere da metro di riferimento per l’intero territorio regionale, ferma restando la competenza regolatoria finale dell’ente più prossimo alle esigenze oggetto di protezione che, come visto, trova fondamento normativo nella generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000”.

In definitiva, per i giudici del Consiglio di Stato l’appello è integralmente da respingere.

 

Il testo integrale della sentenza è disponbile in allegato.

 

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