Raggio o percorso pedonale? Il Trga Trento sospende rimozione apparecchi da gioco fino al 2024
Il Trga sospende la rimozione degli apparecchi da gioco da due esercizi di Trento fino all'udienza del 9 maggio 2024: focus sui criteri di misurazione della distanza dai 'luoghi sensibili'. I commenti dei legali Cardia e Busetti.
Gli apparecchi da gioco installati in due esercizi di Trento non dovranno più essere rimossi, almeno fino all’udienza pubblica del 9 maggio 2024 al Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol.
È quanto si legge in due ordinanze pubblicate oggi, 14 settembre, dal Trga e relative alle domande cautelari presentate da due esercenti contro Comune e Provincia Autonoma di Trento per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei rispettivi provvedimenti di “rimozione degli apparecchi da gioco”, in quanto posti a una distanza inferiore a 300 metri in un caso da un liceo artistico e nell'altro da una scuola primaria.
Oggetto del contendere, oltre ai provvedimenti di rimozione in sé, anche la comunicazione del 21 settembre 2016 della Provincia autonoma di Trento - Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione titolata “prime disposizioni attuative della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 interventi per la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco”, che hanno determinato la misurazione della distanza attraverso il criterio “del raggio in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale dell’esercizio/locale/area”, anziché tramite il criterio del percorso pedonale.
Quanto all'esercizio vicino alla scuola primaria, ecco le parole del legale, l'avvocato Geronimo Cardia, che ne approfitta per commentare anche l'ordinanza con cui i giudici della sezione di Bolzano, poche ore prima, hanno accolto l’istanza cautelare proposta da una società contro il Comune di Marlengo e la Provincia autonoma per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto di rigetto della domanda di autorizzazione per l'installazione di sistemi di gioco Videolottery, con cui si “vieta la prosecuzione dell'attività di raccolta giochi e s’impone la definitiva chiusura della sala” gestita dalla ricorrente. “In poco tempo vengono emesse due ordinanze cautelari che sospendono le chiusure di due sale.
Una nella provincia di Trento ed una nella Provincia di Bolzano.
I rispettivi Tar con questi provvedimenti provvisori hanno fatto si che il gettito erariale, la tutela dell’utente, il presidio di legalità ed i livelli occupazionali possano continuare ad essere assicurati sui rispettivi territori.
Ma per un arco temporale ristretto perché la loro efficacia va registrata fino agli esiti delle rispettive discussioni di merito, salvo l’accoglimento.
In ballo in un caso (quello della provincia di Bolzano) ci sono anche delle specificità (quale quella della non provata natura sensibile del luogo asseritamente troppo vicino alla sala).
Mentre in entrambi i casi continua a porsi il tema più generale dell’effetto espulsivo del distanziometri in questione che, nonostante i conclamati alti numeri percentuali di interdizione, continuano a non essere censurati in sede giudiziale.
Vediamo nel frattempo cosa potranno fare i decreti legislativi delegati in attuazione della Legge delega che nella sua versione approvata a luglio dichiara di voler risolvere la questione territoriale.”
L'altro esercizio era stato ritenuto da Comune e Provincia di Trento troppo vicino ad un liceo artistico, e, secondo il legale del ricorrente, l'avvocato Michele Busetti, va evidenziato quanto il punto vendita in questione sia al limite: calcolando i famosi 300 metri di distanza dai luoghi sensibili secondo il criterio del percorso pedonale infatti esso si trova a 330/340 metri, mentre se viene usato il criterio del raggio si trova al di sotto dei trecento metri.
“Ancora una volta”, osserva l’avvocato Michele Busetti “torna all’attenzione del Tar la legge provinciale di Trento 13/2015 e questa volta per un caso che ben potrebbe definirsi limite e certamente utile per evidenziare in maniera netta l’irrazionalità della normativa di settore, anche e soprattutto nella sua fase attuativa: ove la distanza venga misurata secondo il criterio del percorso pedonale, l’impresa vive; ove la distanza venga misurata con il criterio del compasso, l’impresa muore e con essa investimenti; avviamento; risorse occupazionali.
Ben venga, quindi, l’equilibrato provvedimento del Giudice amministrativo ma certo sarebbe di fondamentale importanza un intervento – dagli operatori della filiera più e più volte sollecitato – della 'politica'”.
I giudici del Trga di Trento, nel motivare le ordinanze emesse oggi, ricordano che “ il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2129, n. 2400 e n. 2467 del 2023 ha sospeso l’esecutività delle sentenze di questo Tribunale n. 52, n. 51 e n. 53 del 2023, con le quali sono stati respinti ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti analoghi a quello in epigrafe indicato, aventi anch’essi ad oggetto sale giochi ubicate nel comune di Trento, evidenziando in motivazione il 'pregiudizio tendenzialmente irreparabile' derivante da tali provvedimenti”. Inoltre, rimarca il Collegio, “risulta già fissata l’udienza pubblica del 21 dicembre 2023 per l’esame degli appelli proposti avverso le predette sentenze n. 52, n. 51 e n. 53 del 2023”.
Quindi viene ritenuto opportuno “per ragioni di economia processuale, di sospendere anche il presente giudizio nelle more della definizione dei giudizi di appello relativi alle predette sentenze, con compensazione delle spese della presente fase cautelare”.
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