Sale gioco, Tar Sardegna: 'Giusti limiti comunali in assenza di legge regionale'
Il Tar Sardegna boccia la richiesta di risarcimento per lo stop ad una sala gioco nelle vicinanze di 'luoghi sensibili' come previsto dal Comune di Cagliari quando ancora non esisteva la legge regionale.
Niente da fare per il ricorso presentato al Tar Sardegna da una società, teso ad ottenere un risarcimento danni – di oltre 200mila euro - dal Comune di Cagliari per le ordinanze sindacali varate nel 2017 che hanno interdetto l'attività di sala giochi per la vicinanza con alcuni “luoghi sensibili”, come stabilito da un provvedimento del dirigente del Servizio Suape.
Tale provvedimento era stato annullato dal Tar Sardegna nel 2018 a seguito dell’acclarata illegittimità per incompetenza del sindaco all’adozione delle ordinanze del 2017, ma il consiglio comunale, pochi giorni dopo la sentenza superava il vizio di incompetenza approvando il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito” che all’art. 3, comma 2, riproduce integralmente il vincolo dei 500 metri oggetto dell’ordinanza sindacale.
Con la conclusione che l’attività commerciale della ricorrente non avrebbe potuto comunque essere avviata nei locali oggetto della controversia.
I giudici amministrativi sardi spiegano il perché, mettendo fine a ogni pretesa risarcitoria: “Al tempo della vicenda per cui è causa non era stata ancora approvata la legge regionale 11 gennaio 2019 n. 2 che, all’art. 12, comma 2, conferma il divieto di apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (Vlt), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, 'in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori'.
La normativa regionale è, invero, arrivata solo dopo l’adozione negli ultimi anni di numerose ordinanze e regolamenti da parte dei Comuni sardi per cercare di arginare il fenomeno, in crescente diffusione, del gioco d’azzardo patologico.
In tale periodo, in ordine alla questione dell’adozione dei mezzi di contrasto alla ludopatia e al riparto di competenza tra gli organi comunali il dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, è stato acceso, anche con la proposizione di diverse questioni di legittimità costituzionale quali, ad esempio, quella dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplina poteri normativi e provvedimentali attribuiti al Sindaco, nella parte in cui non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico (questione peraltro dichiarata inammissibile dalla Consulta per questioni di rito).
Ciò vale, tuttavia, a evidenziare che il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame era tutt’altro che definito e inequivoco, o comunque tale da consentire di affermare che la violazione del riparto di competenze sanzionata dal giudice amministrativo con la sentenza n. 927 del 2 novembre 2018 possa integrare i profili di ingiustificata negligenza e imperizia dell’organo amministrativo nell’assunzione del provvedimento viziato che, come sopra detto, costituiscono presupposti per l’accoglimento di una domanda risarcitoria per lesione di un interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione”.
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