Tar Calabria ribadisce: 'Interdittiva antimafia non richiede prova di fatto'
Nuova sentenza del Tar Calabria sul divieto di svolgere la raccolta di gioco pubblico per attività gravate da interdittive antimafia, non servono 'prove di fatto' ma bastano gli indizi.
"Questo Collegio ha già, ripetutamente, chiarito come l'interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.
Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste".
"Il gravato provvedimento interdittivo origina dall’istruttoria condotta dalla Prefettura di Reggio Calabria su istanza del Comune di Reggio Calabria e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio per la Calabria, in esito a cui venivano accertati una serie di elementi sintomatici del rischio di ingerenza mafiosa sulle imprese controllate", riconducibili a pregiudizi penali e a legami familiari con soggetti pregiudicati e vicini ad alcune cosche di 'Ndrangheta.
Il Collegio quindi osserva "come costituisca solido approdo della giurisprudenza formatasi in materia di informazioni antimafia di contenuto interdittivo, quello per cui i poteri inibitori attribuiti all'Autorità di Pubblica sicurezza sono esercitabili già in uno stadio preliminare del procedimento penale, anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie è avvenuto, i procedimenti penali si siano conclusi con un'archiviazione o un'assoluzione (in termini, Consiglio di Stato Sezione III 08/07/2020, n.4372)".