"Questo Collegio ha già, ripetutamente, chiarito come l'interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.
Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste".
È perentorio il Tar Calabria nel fornire la motivazione con cui respinge la richiesta di annullamento dell’informazione interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Reggio Calabria nonché dei provvedimenti conseguenti adottati dal Comune di Reggio Calabria e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con i quali è stata disposta la revoca degli effetti autorizzativi della pratica Scia e inibita la prosecuzione delle attività commerciali condotte dalla società ricorrente: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di articoli di cartoleria e installazione di apparecchi da gioco.
"Il gravato provvedimento interdittivo origina dall’istruttoria condotta dalla Prefettura di Reggio Calabria su istanza del Comune di Reggio Calabria e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio per la Calabria, in esito a cui venivano accertati una serie di elementi sintomatici del rischio di ingerenza mafiosa sulle imprese controllate", riconducibili a pregiudizi penali e a legami familiari con soggetti pregiudicati e vicini ad alcune cosche di 'Ndrangheta.
Nella sentenza, i giudici amministrativi ribadiscono che "ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata".
Il Collegio quindi osserva "come costituisca solido approdo della giurisprudenza formatasi in materia di informazioni antimafia di contenuto interdittivo, quello per cui i poteri inibitori attribuiti all'Autorità di Pubblica sicurezza sono esercitabili già in uno stadio preliminare del procedimento penale, anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie è avvenuto, i procedimenti penali si siano conclusi con un'archiviazione o un'assoluzione (in termini, Consiglio di Stato Sezione III 08/07/2020, n.4372)".
Deve quindi ritenersi che, "stante l'ampia discrezionalità di apprezzamento di cui gode l’Autorità prefettizia in materia, il provvedimento gravato non disvela né elementi di irragionevolezza né di travisamento dei fatti, tali da giustificare un sindacato giurisdizionale di segno negativo stante, per altro, che è motivato in modo organico e coerente, e dà conto di fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, può senz’altro pervenirsi, in via presuntiva, alla conclusione ragionevole che il rischio di infiltrazione mafiosa delle ditte di proprietà della ricorrente sia effettivo", conclude la sentenza.