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Tar conferma chiusura sala gioco: 'Mappatura luoghi sensibili pubblicata sul sito del Comune'

27 marzo 2024 - 12:42

Il Tar Emilia Romagna conferma la validità del provvedimento di chiusura di una sala gioco del Comune di Reggio Emilia evidenziando che il ricorrente non ha contestato gli atti attuativi di mappatura né quelli regionali presupposti.

Scritto da Fm
Tar di Parma © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Tar di Parma © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

“Nel caso di specie, comunque non contestati gli atti attuativi di mappatura né quelli regionali presupposti, la censura relativa alla mancata individuazione dei luoghi sensibili sui quali parametrare la misura gravata appare priva di fondamento, non solo in forza della rilevata agevole individuazione dei luoghi sensibili, ma anche in mancanza di una concreta contestazione sulla consistenza distanziometrica dell’attività in questione dai luoghi sensibili stessi individuati dal Comune resistente.”

 

Con queste parole il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso proposto da un imprenditore per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Reggio Emilia nel 2020 ha disposto la chiusura della sua sala gioco/scommesse, nonché della comunicazione di avvio del procedimento di cessazione dell'attività risalente al 2019, con la quale si comunicava che entro sei mesi dalla data di notifica della stessa, l'attività doveva cessare e che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione avrebbe adottato provvedimento di chiusura.

 

Secondo il ricorrente però nel provvedimento di cessazione dell'attività la motivazione “sarebbe insufficiente poiché non viene fatto 'alcun riferimento' ai luoghi sensibili che si troverebbero ad una distanza inferiore di metri 500 dal locale, mancando l’indicazione nominativa e la distanza metrica degli stessi dall’esercizio; e ciò, a suo dire, rivelerebbe anche il difetto di istruttoria”.

 

Il Collegio osserva che “nel provvedimento impugnato è fatto riferimento alla mappatura dei luoghi sensibili operata dal Comune, in modo da rendere agevole al destinatario la propria eventuale difesa sul punto: nel caso di specie, parte attrice non ha formulato contestazioni nell’atto introduttivo del giudizio rivolte alla confutazione concreta della violazione delle distanze di legge.

La circostanza, addotta dalla difesa dell’Amministrazione e non contestata dal ricorrente, che le deliberazioni comunali di approvazione della mappatura dei luoghi sensibili, con allegata cartografia, fossero stati pubblicati all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Reggio Emilia, quindi conoscibili dalla collettività e comunque facilmente consultabili, priva di fondamento le censure di difetto di motivazione e di carente istruttoria. E, del resto, per costante giurisprudenza, nel caso di provvedimento motivato per relationem non occorre che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che ne siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia, dovendo essere l’atto stesso messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte; il che, come è evidente, è accaduto nel caso di specie, per avere il provvedimento comunale chiaramente indicato gli atti relativi alla mappatura dei luoghi sensibili”.

 

In allegato il testo integrale della sentenza del Tar Emilia Romagna.

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