Tar Lazio: 'Regolamento gioco di Roma pienamente coerente con la legge regionale'
Per il Tar Lazio non c'è alcun conflitto fra il distanziometro di 500 metri introdotto dal regolamento comunale sul gioco di Roma e quello di 250 metri previsto dalla legge regionale varata pochi anni dopo, nel 2022.
“Il regolamento capitolino del 2017 (così come emendato nel 2019) – ancorché anteriore rispetto alla novella legislativa regionale del 2022 – appare pienamente coerente con quest’ultima, atteso che esso ha introdotto una limitazione supplementare che la novella legislativa regionale facoltizzava espressamente ad apportare a livello comunale (peraltro con espressa previsione di prevalenza della misura comunale più restrittiva rispetto al limite più blando fissato a livello regionale).”.
Così il Tar Lazio legittima la validità del regolamento sul gioco in vigore a Roma, emanato diversi anni prima della legge regionale in materia, e boccia il ricorso presentato dal titolare di un bar per l’annullamento - previa adozione di ogni opportuna misura cautelare – del divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi per la vicinanza con un istituto scolastico e la violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste da tale regolamento.
Chiare le motivazioni dei giudici amministrativi capitolini: "Siccome il regolamento capitolino del 2017 (come modificato nel 2019) già prevedeva una misura più restrittiva permanente (e non meramente transeunte nelle more dell’intervento del legislatore regionale), la scelta di Roma Capitale di conservare tale misura appare pienamente legittima, sicché tale misura assume una connotazione ormai stabile e permanente (e non circoscritta al periodo antecedente alla novella legislativa regionale del 2022). Ciò a maggior ragione ove si consideri che la ricorrente non deduce nel presente giudizio alcun concreto profilo di inadeguatezza e/o irragionevolezza delle valutazioni discrezionali che avevano condotto Roma Capitale ad adottare - nel 2017 - un limite distanziometrico di 500 metri”.
Dalle misurazioni emerge che la distanza fra il locale con apparecchi da gioco e l'istituto scolastico qualificato come “luogo sensibile” ai sensi del regolamento comunale tuttora vigente è di 280 metri, quindi pienamente rientrante nel limite di 500 metri previsto da esso.
Altrettanto interessante è il punto in cui il Tar Lazio boccia il motivo di ricorso relativo alla mancata comunicazione al Municipio dell’avvenuta installazione di apparecchi, come previsto ai sensi dell’art. 7, comma 6, del regolamento comunale.
Secondo il ricorrente tale comunicazione era stata “implicita”, visto che in occasione della presentazione della Scia - Segnalazione certificata di inizio attività per l’assentimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande aveva omesso di barrare la casella denominata “assenza apparecchi da gioco”.
Secondi i giudici il fatto di non aver “spuntato” (in occasione dell’invio della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande) la casella del modulo denominata “Assenza di videogiochi o apparecchi automatici”, non può essere equiparato alla “comunicazione” di cui al comma 6 dell’art. 7 del regolamento sul gioco.
“L’articolo 7, comma 6, del regolamento capitolino sale da gioco e giochi leciti del 2017 dispone che 'l’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad apposita comunicazione al Suap territorialmente competente, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento'.
In disparte la questione della riconducibilità (o meno) di tale comunicazione al modello procedimentale della Scia, il Collegio ritiene dirimente il fatto che questa prescritta 'comunicazione' – per essere tale – deve avere un contenuto completo e inequivocabile.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la circostanza valorizzata dalla difesa di parte ricorrente – e cioè il fatto che la società istante abbia omesso di spuntare (in occasione della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande) la casella denominata 'Assenza di videogiochi o apparecchi automatici' – non può equivalere all’invio di una 'comunicazione' completa e inequivocabile da cui possa desumersi l’esplicita volontà della società ricorrente di installare apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket”.
Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.
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