“L’applicazione della sanzione accessoria, di natura amministrativa (nella fattispecie, la sospensione pro tempore degli apparecchi da gioco) può essere applicata a condizione, fra l’altro, della previa irrogazione della sanzione principale (di natura pecuniaria) e della definizione del relativo procedimento.Nella circostanza, è incontestato che la sanzionata irrogata (e impugnata) sia di natura accessoria rispetto a quella pecuniaria (cfr. testo ordinanza n.111/2018, nella parte in cui prevede che 'in caso di recidiva..si applichi.. la sanzione accessoria della sospensione…di cui all’art.110, co.6 del Tulps') e che la Pubblica amministrazione non abbia adottato l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art.18 L.n.689/81”.
È il principio evidenziato dal Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso proposto da una società contro la determinazione di Roma Capitale con la quale, in applicazione delle previsioni recate dall’ordinanza sindacale n° 118/2018, ha disposto la sospensione, per cinque giorni, del funzionamento degli apparecchi da gioco, avendo constatato la violazione, con recidiva, degli orari di apertura al pubblico dell’esercizio gestito dalla ricorrente.
In particolare, ricorda la sentenza, l’Amministrazione ha rilevato e contestato, con diversi verbali del 2022 e del 2023, che “gli apparecchi da gioco erano accesi e abilitati asseritamente al di fuori dei limiti di orario consentiti, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b, punto 6, e 12, comma 1 legge regionale 05.08.2013, n° 5 nonché dell’ordinanza sindacale 26.06.2018, n° 111”.
La parte ricorrente però ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili, eccependo che, “recante la sanzione accessoria della sospensione temporanea del funzionamento degli apparecchi, è stato adottato in assenza della preventiva definizione del procedimento volto all’irrogazione della sanzione principale, di natura pecuniaria, in violazione del principio di cui all’art.20 L.n° 689/81, stante la mancata adozione dell’ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione pecuniaria”.
Per la società poi sarebbe stato violato il principio di legalità, in quanto “le disposizioni recate dall’ordinanza sindacale n° 111/2018 sarebbero da ritenersi ormai caducate per effetto della novella legislativa apportata dalla legge regionale Lazio n° 16 dell’11 agosto 2022, il cui art.11, co.3, recante la disciplina transitoria, avrebbe introdotto, quale misura di salvaguardia, fasce orarie diverse da quelle più restrittive considerate dall’Amministrazione sulla base della succitata ordinanza sindacale”.
Inoltre, il Comune di Roma sarebbe incorso nella violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione (in tesi) riscontrata; nella violazione del legittimo affidamento; nell'errata applicazione della disciplina sanzionatoria; in eccesso di potere e difetto di istruttoria”.
Il Tar Lazio quindi accoglie il ricorso “ai sensi di cui in motivazione” e, per l’effetto, annulla il provvedimento di Roma Capitale che disposto la sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco.