Tar Piemonte: ‘Orario uniforme per gli apparecchi da gioco per tutelare i minori’
Il Tar del Piemonte respinge il ricorso di un operatore e conferma il divieto dell’utilizzo mattutino degli apparecchi da gioco per tutelare i minori.
“Appare ragionevolmente giustificata dall’intento dell’amministrazione di disincentivare l’utilizzo continuativo e prolungato degli apparecchi da gioco che comportano vincite in denaro a fini di prevenzione del gioco compulsivo, imponendo il rispetto di un orario uniforme a tutte le tipologie di esercizi, in modo tale da prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari".
È quanto dichiara il Tar del Piemonte nella sentenza con cui respinge il ricorso di un operatore di gioco per l’annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune di Centallo, in provincia di Cuneo, che in attuazione della legge regionale sul gioco del 2016 ha consentito l’attività di gioco "dalle ore 12 alle ore 24 di tutti i giorni, compresi i festivi".
Secondo i giudici amministrativi “la tutela dei minori è stata ragionevolmente perseguita dall’amministrazione, nel doveroso bilanciamento con i contrapposti interessi economici degli operatori, vietando del tutto l’utilizzo degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 comma 6 Tulps nell’intera fascia oraria mattutina (dalle 24,00 alle 14,00), in modo tale da non pregiudicare 'la corretta fruizione delle lezioni della scuola dell’obbligo', così come previsto dall’art. 19 comma 3 del regolamento di Polizia Amministrativa del comune di Torino nel definire le linee di indirizzo a cui conformare l’esercizio del potere sindacale di introdurre limitazioni agli orari delle sale da gioco".
A proposito il Collegio aggiunge che “in opposizione al ricorso il tribunale amministrativo del Piemonte ha stabilito che l’impugnata disciplina comunale limitativa degli orari di funzionamento degli apparecchi dalle 12 alle 24 (pari a 12 ore complessive) appare adeguatae proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo patologico".
Inoltre il Tar puntualizza che “l’amministrazione ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie".
In sintesi secondo il tribunale amministrativo “l’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.), obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco".
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