“La legge regionale del Veneto n° 38 del 10 settembre 2019 non ha affatto inteso fare proprio il contenuto dell'Intesa adottata nell'ambito della Conferenza unificata Stato Regioni Enti locali del 7 settembre 2017 (il cui recepimento resta ancorato, come si è detto, all’adozione di apposito decreto del ministero dell'Economia e delle finanze), ma ha più semplicemente esplicitato le finalità dell’intervento (identiche a quelle sottese all’Intesa, da cui il richiamo), ossia garantire uniformità di disciplina nel territorio della regione onde precludere che i soggetti affetti da ludopatia, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga”.
Lo evidenziano i giudici del Tar Veneto nella sentenza con cui respingono il ricorso di una società titolare di un'autorizzazione per l’esercizio del gioco lecito attraverso Vlt contro tale legge e anche contro l'ordinanza con cui il sindaco di Thiene (Vi) nel 2020 si è adeguato ad essa, modificando gli orari di funzionamento degli apparecchi stabiliti con un analogo provvedimento nel 2015.
Con la nuova ordinanza il primo cittadino ha rimodulato gli orari in conformità alle fasce di interruzione introdotte dalla Regione con la delibera di Giunta n° 006/2019, portando l’orario di apertura da due fasce orarie (dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22) alle tre attuali (10/13 - 15/18 e 20 / 22).
Secondo i giudici amministrativi veneti non è imputabile nessuna carenza di istruttoria da parte del Comune di Thiene, che ha richiamato il quadro fattuale alla base della pregressa ordinanza del 2015 e ritenendolo, “alla luce della relazione sul gioco d’azzardo redatta nel novembre del 2019 dalla Ulss 7 Pedemontana, ancora attuale, ha provveduto a confermare la limitazione oraria già prevista ed, in armonia della deliberazione della giunta regionale n. 2006 del 30.12.2019, a rimodulare le fasce di divieto.
Il richiamato alla relazione della Ulss 7 Pedemontana risulta quindi sufficiente rispetto al provvedimento adottato, non potendosi richiedere, in omaggio al principio di non aggravamento del procedimento ed al limitato fine di rimodulazione oraria avuto di mira dal Comune, un’istruttoria più approfondita.
Resta in ogni caso la circostanza per cui, essendo il fine dell’intervento quello di precludere che i soggetti affetti da ludopatia, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga, una relazione sul gioco d’azzardo come quella redatta nel novembre del 2019 dalla Ulss 7 Pedemontana non può dirsi, pur inerendo a 55 Comuni, inidonea a costituire da presupposto per una misura restrittiva che inerisce il solo Comune di Thiene; invero, la considerazione nella fase istruttoria di un ambito territoriale più ampio di quello del Comune sul quale l’Ordinanza va ad incidere è legata proprio alla consapevolezza che il fenomeno della ludopatia trascende i confini del territorio comunale”.
E, infine, non possono essere messe in discussione neppure le sanzioni previste per chi viola la normativa, considerando che secondo la legge regionale “il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Rd 773/1931” e l'apposizione di sigilli agli apparecchi per i “soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative”, mentre l'ordinanza del sindaco di Thiene dispone che “in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza”, debba applicarsi la “sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, 6 comma, Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 Tulps; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modifiche”.