Tar Veneto: 'Gioco, distanziometro non vale in caso di subentro'
Il Tar annulla stop del Comune a slot installate in un locale già attivo, con un altro titolare, prima dell'entrata in vigore del regolamento sul gioco.
Scritto da Fm
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“Considerato, in particolare, che lo svolgimento dell’attività di gioco di cui trattasi è esercitata nei locali dell’esercizio quantomeno dal 29 dicembre 2016 (data della Scia presentata dal precedente titolare) e, quindi, preesiste all’introduzione del Regolamento (adottato con delibera consiliare del 28 novembre 2018) e dei requisiti di localizzazione ivi previsti - deve ritenersi illegittimo il divieto di prosecuzione dell’attività imposto dal Comune.”.
È lapidario il Tar Veneto nella sentenza con cui annulla il provvedimento, emesso nell'agosto 2024, a mezzo del quale il Comune di Montegrotto Terme (Pd) ha disposto il divieto di prosecuzione della raccolta di gioco a mezzo di slot, invocando il rispetto del proprio Regolamento per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco d’azzardo lecito in ragione della ritenuta equiparazione del subentro in una preesistente attività ad una nuova attività.
La ricorrente – difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini - ha acquistato la titolarità di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei cui locali sono stati installati - a partire dal 2017 - cinque apparecchi da gioco, comunicando all'Ente locale il subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione, anche ai fini del mutamento di titolarità delle relative licenze e autorizzazioni, con segnalazione certificata di inizio attività a maggio 2024.
Secondo il Tar Veneto nei casi di subingresso va richiamato l'articolo 7 della legge regionale n° 38/2019, che nel disciplinare la “collocazione dei punti gioco”, vieta “l’installazione degli apparecchi da gioco ad una distanza inferiore ai 400 metri da una serie di luoghi sensibili (comma 2), ma precisa che il divieto non si applica 'alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge' (comma 6)”.
In conclusione, il Collegio ritiene che “la deroga al rispetto delle distanze minime per le 'attività già in esercizio', di cui all’art. 10 del Regolamento comunale, debba interpretarsi nel senso di ricomprendere anche l’ipotesi di subentro in un’attività esercitata all’interno di locali nei quali gli apparecchi da gioco lecito siano stati installati (e regolarmente autorizzati) in epoca anteriore all’introduzione dei requisiti di localizzazione. Pertanto non si rende necessario disporre l’annullamento dell’impugnata previsione regolamentare”.
Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.