Tassa 500 milioni, CdS rinvia causa ad aprile: 'Completare analisi su incidenza sul settore'
Il Consiglio di Stato rinvia al 4 aprile 2024 l'udienza per la trattazione degli appelli di alcuni concessionari di gioco contro la tassa dei 500 milioni introdotta dalla legge di Stabilità 2015.
Rinvio alla causa alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 per la trattazione in Consiglio di Stato dei ricorsi in appello presentati da alcuni operatori di gioco in merito alla legittimità dei provvedimenti con i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione della legge di Stabilità 2015, ha richiesto di versare la somma complessiva di 500 milioni di euro, a titolo di prelievo aggiuntivo sulle rispettive entrate, ai concessionari e agli altri operatori delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato.
Lo slittamento, deciso con una serie di ordinanze pubblicate oggi, 10 gennaio, arriva dopo che il collegio di consulenti, a dicembre 2023, ha chiesto un termine ulteriore per completare la consulenza tecnica d’ufficio chiesta dal Consiglio di Stato dopo la sentenza con cui la Corte di giustizia europea ha rilevato la necessità di accertare se sussista un'effettiva restrizione della libertà di stabilimento.
“Finalità della consulenza – ricorda l'ordinanza del CdS - è di ottenere un quadro complessivo dell’influenza del prelievo in questione sul settore da esso inciso, rappresentato dal complesso delle società ricorrenti, analizzate una per una, per potere accertare, così come richiesto dalla Corte di giustizia, l’effettiva incidenza sistemica, al netto degli effetti eventualmente dipendenti dalla situazione economica contingente del singolo operatore”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, è necessario disporre identico rinvio anche per tutti i ricorsi sulla tassa dei 500 milioni, “in modo da poter disporre, all’esito, del quadro completo dell’incidenza del prelievo sul settore in esame. Deve, infatti, ritenersi che, pur se i quesiti posti ai consulenti hanno riguardo l’incidenza del 'prelievo' sul fatturato e sugli utili di ciascuna società, è necessario che il Collegio, anche in ragione del contenuto precettivo dell’atto impugnato, abbia a sua disposizione il risultato finale completo relativo a tutte le cause in esame e, pertanto, è necessario che, prima della decisione, venga depositata l’integrazione disposta con l’ordinanza sopra citata”.
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