Tassa 500 milioni, Tribunale di Roma: 'Tutelare il gestore'
A seguito della sentenza della Cgue sulla tassa dei 500 milioni, il giudice civile deve esaminare la posizione del gestore che va tutelato contro restrizioni dell'attività e prelievi sproporzionati. Il commento dell'avvocato Ariano.
Secondo il Tribunale di Roma la sentenza della Corte di giustizia europea sulla tassa dei 500 milioni emessa a settembre ha piena efficacia anche nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo vincolando lo stesso giudice a prendere le opportune determinazioni in merito all’eccepita illegittimità comunitaria del prelievo forzoso e del criterio di riparto adottato dal concessionario fondato unicamente sul numero di macchine di proprietà del gestore.
In un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma un gestore, assistito dall’avvocato Massimiliano Ariano, si è opposto all’ingiunzione di pagamento avanzata dal concessionario dell’importo di circa 55mila euro determinato in base al numero di macchine e non già secondo un criterio di progressività in misura proporzionale al volume della raccolta.
Il giudice ha trattenuto la causa per la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Nelle more della decisione finale è sopraggiunta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in ragione della quale l’avvocato Ariano ha chiesto nei propri scritti difensivi in via principale di “accertare e dichiarare l’incompatibilità comunitaria dell’articolo 1, comma 649 della legge 190/14 con l’art. 49 del Tuef e con il principio della tutela del legittimo affidamento;. per l’effetto disporre la disapplicazione del predetto disposto normativo di cui all’art. 1 comma 649 della legge 190/2014 per incompatibilità comunitaria e revocare, dichiarare nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente dichiarandolo inefficace”.
In via subordinata il legale ha chiesto di rideterminare in proporzione al volume di raccolta in una misura pari a circa 17mila euro notevolmente inferiore a quella ingiunta.
Con ordinanza pubblicata oggi, 4 gennaio, il giudice adito, accogliendo le istanze avanzate dall’avvocato Ariano, ha ritenuto che, alla luce delle considerazioni della Corte di giustizia, la causa non possa essere ancora decisa, almeno nei termini come pretesi dal concessionario. Pertanto il giudice adito ha statuito che “appare opportuna la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire al giudice di prendere le determinazioni sulle istanze formulata dalla parte opponente (il gestore)”.
L’avvocato Ariano evidenzia l’importanza di tale provvedimento, fondato sull’assunto secondo cui la sentenza del giudice europeo è destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso dedotto dinanzi al Consiglio di Stato, quale giudice del rinvio, anche sui giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Detto altrimenti la regola, oggi confermata dall’ordinanza in esame, è quella secondo cui, a seguito della sentenza europea, il giudice civile non può decidere senza aver prima esaminato la posizione del gestore a cui deve riconoscersi una tutela contro ogni tipo di restrizione della propria attività e contro prelievi aventi una misura maggiore rispetto a quanto determinato applicando il giusto criterio della progressività.
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