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Tassa 500 milioni, Tribunale Roma: 'Onere non ricada su gestore'

10 aprile 2021 - 08:18

Il Tribunale di Roma non concede l’esecutività del decreto ingiuntivo di un concessionario contro un gestore per il pagamento di somme che riteneva dovute per la legge di Stabilità 2015.

Scritto da Redazione
Tassa 500 milioni, Tribunale Roma: 'Onere non ricada su gestore'

Mentre il tema della cosiddetta "tassa dei 500 milioni" sugli apparecchi da gioco, introdotta dalla legge di Stabilità del 2015, continua a tenere banco in Europadai giudici nostrani arriva una pronuncia che fa ben sperare i gestori.


Il Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, con proprio provvedimento dell’8 aprile 2021, ha negato la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con cui un grande concessionario nazionale aveva chiesto ad un gestore il pagamento di somme che riteneva essere dovute per effetto della legge di Stabilità 2015.

A difendere il gestore, l'avvocato Ferdinando G. Di Meo, dello Studio legale Di Meo di Avellino, che ricostruisce così la vicenda.

"L’articolo 1 comma 649 della L. 190 del 23.12.2014 (appunto, la Legge di stabilità 2015) testualmente statuì: ' […] è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 […]'.
Ebbene, da tale disposizione – per altro seguita da successivi interventi normativi e ripetuti pronunciamenti giurisprudenziali, tanto che da da ultimo è stata investita a anche della Corte di giustizia dell’Unione europea – sono nati innumerevoli contenziosi, principalmente tra i concessionari statali, veri soggetti forti del settore, ed i gestori degli apparecchi per il gioco (Awp)", rimarca l'avvocato, il cui studio legale è stato investito del contenzioso al Tribunale di Roma. lo Studio Legale Di Meo di Avellino.
"La particolarità della vicenda risiede nel fatto che il concessionario nazionale, di fatto, pretendeva di applicare retroattivamente la citata norma della legge di Stabilità 2015, facendo ricadere sul gestore la gran parte dell’onere derivante dalla nuova imposizione, per il solo fatto della gestione di un determinato numero di Awp alla data del 31 dicembre 2014, pur essendo stato risolto il contratto – tra concessionario e gestore – subito dopo l’entrata in vigore della norma, mancando dunque il presupposto normativo e fattuale per l’applicazione di quello che si configura come un vero e proprio balzello statale, ossia, l’esercizio dell’attività di gioco nell’anno 2015".
 
Rispetto a questa pretesa, l’avvocato Ferdinando G. Di Meo ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Roma, compiendo un’analitica descrizione dell’articolato quadro normativo di riferimento – per il vero estremamente complesso – ed evidenziando l’inammissibilità della pretesa, che non poteva essere giustificata in nessun modo, sia per l’impossibilità di applicare retroattivamente la legge di Stabilità 2015, sia per l’intervenuta risoluzione del contratto, motivata proprio dall’entrata in vigore della norma, che aveva alterato l’equilibrio delle posizioni contrattuali e non era stata seguita né da una rinegoziazione né da una proposta di modifica dei termini del rapporto tra concessionario e gestore.
 

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