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Trga Trento: 'No effetto espulsivo a Malé, gioco possibile nel 3,2% del territorio'

13 aprile 2023 - 15:37

Per il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la legge provinciale non produce alcun effetto espulsivo a Malé, dove il 3,2% del territorio urbano è insediabile per le attività di gioco.

Scritto da Fm
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La legge provinciale varata dalla Provincia di Trento non comporta alcun effetto espulsivo per le attività di gioco, quantomeno nel Comune di Malè.

A sancirlo sono i giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella sentenza con cui in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso presentato da un operatore per l’annullamento del verbale di deliberazione della giunta comunale di Malè avente ad oggetto: “Individuazione luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l’applicazione delle limitazioni alla collocazione di apparecchi da gioco” e tutti gli atti relativi ad essa.

Per avvalorare il proprio verdetto, il Collegio oone l'accento su alcuni estratti della verificazione affidata al Dipartimento Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Dabc del Politecnico di Milano.

In essa difatti si legge: “1. L’applicazione della distanza di 300 metri (buffer) dai siti sensibili individuati dall’amministrazione comunale di Malé non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco come quello gestito dall’impresa ricorrente, in quanto l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta dell’esercizio di queste attività all’interno del 'territorio urbanizzato' né del 'territorio comunale'. 2. La de-localizzazione rimane infatti possibile e ammessa in due ambiti urbani - che, quindi, non ricadono all’interno dei buffer di 300 metri determinati dalla presenza dei luoghi sensibili - e riguarda circa 1,9 ha, che rappresentano il 3,2 percento del territorio urbanizzato, nonché lo 0,07 percento del territorio comunale (2.653 ha). 3- Le aree urbanisticamente ospitali il gioco d’azzardo lecito, seppur quantitativamente limitate, consentono la possibilità di delocalizzazione al loro interno dell’attività presente nel centro storico di Malé. Si tratta come visto di un dato che consegue la particolare configurazione ambientale, insediativa, morfologica del territorio comunale. 4. Dal punto di vista urbanistico-funzionale generale le aree potenzialmente ospitali le funzioni del gioco d’azzardo lecito sono rappresentate da ambiti a destinazione prevalentemente residenziale (di matrice storica, nella frazione di Montes) e da un’area a destinazione produttiva (in località via dei Molini)”.

Determinazioni che secondo il Collegio fanno quindi escludere il contrasto della disciplina provinciale con l’articolo 41 della Costituzione, che nel riconoscere la liberà di iniziativa economica, stabilisce che la stessa non possa “svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, nonché ammette che la legge possa indirizzare e coordinare “a fini sociali ed ambientali” l’attività economica privata e pubblica. 

Al riguardo – si legge ancora nella sentenza - “non possono essere apprezzate le obiezioni rappresentate in giudizio e, prima ancora, in sede di osservazioni alla bozza di relazione di verificazione, quanto all’erronea considerazione, nell’indagine del verificatore, del solo territorio urbanizzato in luogo dell’intero territorio comunale. Al contrario, si condivide quanto al riguardo osservato dal verificatore: 'la verificazione richiesta presenta una natura squisitamente tecnico urbanistica, vale a dire di verifica delle aree che, dal profilo della destinazione urbanistica, possono ospitare le funzioni del gioco d’azzardo lecito, a partire dagli atti e dai documenti di pianificazione (in rapporto quindi allo stato di diritto vigente); il territorio urbanizzato rappresenta il corretto e naturale riferimento per l’analisi urbanistica svolta: le aree extraurbane sono per loro natura e caratteristiche di diritto destinate a usi agricoli produttivi e di tutela ambientale e paesaggistica (si tratta delle zone E, di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 1444/1968), all’interno delle quali sono ammesse le funzioni al servizio di tali attività'”.

 

Le risultanze dell’indagine del verificatore si traduce “nell’individuazione di una percentuale di territorio urbanizzato del Comune di Malè, disponibile al trasferimento dell’attività in questione, pari a 1,90 ha che rappresentano il 3,2 percento del territorio urbanizzato. Tale quantificazione in primis consente di escludere l’esistenza della lamentata impossibilità di delocalizzazione: e, se così è, il territorio del Comune di Malè, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è precluso all’esercizio dell’attività da gioco lecito, mediante gli apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6 del Tulps”.

 

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