Troppe slot nei locali, Tar ad Adm: 'Chiarire criteri calcolo eccedenze'
Il Tar Lazio chiede relazione dettagliata ad Adm per stabilire la legittimità della sanzione inflitta ad un concessionario per eccedenza di slot nei locali.
Entro e non oltre il 1° giugno 2021 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà fornire "una dettagliata relazione sulle seguenti circostanze: se sia possibile o meno in relazione al periodo di tempo interessato dalle note impugnate individuare la data di installazione e di messa in esercizio nella medesima ubicazione dei singoli apparecchi da parte di ciascun concessionario; se sia, inoltre, possibile stabilire il periodo di permanenza dell’apparecchio in una determinata ubicazione; come siano stati eseguiti i calcoli indicati nel foglio excel recante la 'determinazione degli apparecchi in esubero per i quali le somme richieste per il mantenimento in esercizio dovranno essere ripartite tra più concessionari' e, in particolare, come siano state calcolate le percentuali a carico della ricorrente per ogni esercizio, attesa l’apparente impossibilità di desumere quali e quanti siano i concessionari a cui l’eccedenza sia riferibile in relazione a ciascuna ubicazione".
Peraltro, l’effetto paradossale di una simile lettura sarebbe di sanzionare il concessionario che ha installato per primo le apparecchiature ed ha rispettato le regole senza avere la possibilità di incidere o controllare le successive installazioni di altri concessionari che hanno determinato l’extra contingentamento e che in tal modo andrebbero esenti dall’obbligo di pagare quanto dovuto o ne vedrebbero comunque decurtato l’importo. La nota gravata sarebbe illegittima anche per aver determinato un’inversione dell’onere della prova ponendolo a carico del concessionario, nonché per avere adottato un criterio di rilevazione diverso da quello richiamato dalla Circolare 2011/3263/ Giochi/Adi del 31.1.2011 basandosi sul numero di apparecchi presenti nello stesso giorno nell’ubicazione per il mese di riferimento".
Secondo l'operatore, poi, Adm "non avrebbe mai provveduto a comunicare a BPlus le eccedenze, nonostante detenesse dal 2011 gran parte dei dati, e non avrebbe mai messo la concessionaria nella condizione di scegliere se mantenere o meno l’apparecchio eccedente, per poi ingiungerle il pagamento al termine del periodo di tolleranza".
Inoltre, "gli atti gravati sarebbero illegittimi in quanto erronei rispetto alla quantificazione e alla dimensione degli esercizi considerati sul presupposto della validità dei dati estrapolati dall’iscrizione nell’elenco degli operatori di gioco che sarebbe entrato in funzione successivamente al periodo in questione. Gli errori riguarderebbero il sistema Adm/Sogei in merito alla presenza nell’ubicazione anche di apparecchi soggetti a spostamento, le effettive caratteristiche delle ubicazioni e il calcolo del contributo".
I giudici amministrativi quindi hanno rinviato la causa all’udienza pubblica del 14 luglio 2021, "riservando a tale udienza ogni decisione sulle istanze di merito, nonché sulle spese".