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Troppe slot nei locali, Tar ad Adm: 'Chiarire criteri calcolo eccedenze'

09 marzo 2021 - 10:19

Il Tar Lazio chiede relazione dettagliata ad Adm per stabilire la legittimità della sanzione inflitta ad un concessionario per eccedenza di slot nei locali.

Scritto da Fm

Entro e non oltre il 1° giugno 2021 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà fornire "una dettagliata relazione sulle seguenti circostanze: se sia possibile o meno in relazione al periodo di tempo interessato dalle note impugnate individuare la data di installazione e di messa in esercizio nella medesima ubicazione dei singoli apparecchi da parte di ciascun concessionario; se sia, inoltre, possibile stabilire il periodo di permanenza dell’apparecchio in una determinata ubicazione; come siano stati eseguiti i calcoli indicati nel foglio excel recante la 'determinazione degli apparecchi in esubero per i quali le somme richieste per il mantenimento in esercizio dovranno essere ripartite tra più concessionari' e, in particolare, come siano state calcolate le percentuali a carico della ricorrente per ogni esercizio, attesa l’apparente impossibilità di desumere quali e quanti siano i concessionari a cui l’eccedenza sia riferibile in relazione a ciascuna ubicazione".

A stabilirlo il Tar Lazio, che così risponde al ricorso presentato nel 2013 dalla società B Plus Gioco legale Ltd (ora Global Starnet, Ndr) contro l'Agenzia e il ministero dell’Economia e delle finanze e la conferma della richiesta di pagamento di 3.256.643 euro complessivi, come sanzione per aver allocato un numero di slot superiore ai limiti indicati da Adm, in ossequio all’art. 81 della legge 220/10.
 
IL RICORSO - Una sanzione ritenuta illegittima dal concessionario, secondo cui "una lettura della norma che implicasse un’imputabilità oggettiva, a prescindere dalla data di ingresso e di attivazione delle singole macchine nell’esercizio, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. in quanto prescinderebbe dalla verifica di chi tra i diversi concessionari ai quali gli apparecchi presenti nella medesima ubicazione fanno capo abbia effettivamente determinato l’extra contingentamento. Né, infine, seguendo l’interpretazione proposta dall’amministrazione si spiegherebbe la suddivisione in percentuale del pagamento delle somme di cui all’art. 1, comma 81 lett. d), imposta nei confronti dei concessionari compresenti.
Peraltro, l’effetto paradossale di una simile lettura sarebbe di sanzionare il concessionario che ha installato per primo le apparecchiature ed ha rispettato le regole senza avere la possibilità di incidere o controllare le successive installazioni di altri concessionari che hanno determinato l’extra contingentamento e che in tal modo andrebbero esenti dall’obbligo di pagare quanto dovuto o ne vedrebbero comunque decurtato l’importo. La nota gravata sarebbe illegittima anche per aver determinato un’inversione dell’onere della prova ponendolo a carico del concessionario, nonché per avere adottato un criterio di rilevazione diverso da quello richiamato dalla Circolare 2011/3263/ Giochi/Adi del 31.1.2011 basandosi sul numero di apparecchi presenti nello stesso giorno nell’ubicazione per il mese di riferimento".
Secondo l'operatore, poi, Adm "non avrebbe mai provveduto a comunicare a BPlus le eccedenze, nonostante detenesse dal 2011 gran parte dei dati, e non avrebbe mai messo la concessionaria nella condizione di scegliere se mantenere o meno l’apparecchio eccedente, per poi ingiungerle il pagamento al termine del periodo di tolleranza".
Inoltre, "gli atti gravati sarebbero illegittimi in quanto erronei rispetto alla quantificazione e alla dimensione degli esercizi considerati sul presupposto della validità dei dati estrapolati dall’iscrizione nell’elenco degli operatori di gioco che sarebbe entrato in funzione successivamente al periodo in questione. Gli errori riguarderebbero il sistema Adm/Sogei in merito alla presenza nell’ubicazione anche di apparecchi soggetti a spostamento, le effettive caratteristiche delle ubicazioni e il calcolo del contributo".
 
LA DIFESA DI ADM E MEF - L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il ministero dell’Economia e delle finanze, costituiti in giudizio, "hanno articolatamente controdedotto alle censure di parte ricorrente concludendo per la reiezione del gravame. In particolare l’amministrazione finanziaria afferma che le lettere d) e f) del comma 81 sono relative a due casistiche in caso di accertata eccedenza: l’ipotesi di un unico concessionario che avesse installato presso uno o più esercizi un numero di apparecchi superiore a quello consentito (lett. d) con la possibilità di mantenerli, previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lett. g), di una somma mensile pari a 300 euro; l’ipotesi (lett. f) della compresenza di più concessionari all’interno di un medesimo esercizio con obbligo di ripartire fra tutti, in proporzione percentuale al numero di apparecchi agli stessi riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi in eccedenza. Pertanto, nell’ipotesi di riferibilità dell’eccedenza non ad uno, ma a più concessionari presenti nel medesimo esercizio, unica possibilità sarebbe quella di ripartire fra i concessionari le somme dovute 'in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati'. Secondo la prospettazione dell’Amministrazione in entrambi casi mancherebbe un obbligo di verificare le date di installazione e di messa in esercizio delle singole macchine, così come un criterio che consenta di individuare la responsabilità del singolo concessionario che abbia collocato per ultimo l’apparecchio e/o gli apparecchi in eccedenza".

I giudici amministrativi quindi hanno rinviato la causa all’udienza pubblica del 14 luglio 2021, "riservando a tale udienza ogni decisione sulle istanze di merito, nonché sulle spese".
 

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