skin

Uso del contante tra gestori ed esercenti, si può derogare alle norme sulla tracciabilità?

10 novembre 2022 - 17:40

La Corte di cassazione dovrà stabilire se 'entro determinati limiti di valore' l'uso del contante per i pagamenti tra gestori di slot ed esercenti viola la normativa antiriciclaggio.

Scritto da Fm
Foto © Sergio D'Affitto / Wikipedia

Foto © Sergio D'Affitto / Wikipedia

I pagamenti in contanti anziché tramite bonifico violano il contratto trilaterale di rete stipulato tra un gestore di slot, quello di un bar  ed il concessionario delle Agenzie delle dogane e dei monopoli secondo la quale" Le parti convengono che, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 3/8/2010 n. 136 tutti i versamenti e pagamenti effettuati in relazione al  contratto e alla concessione saranno effettuati unicamente su conti correnti autorizzati e dedicati anche in via non esclusiva al rapporto contrattuale in oggetto a mezzo bonifico bancario, con la previsione che, ove i pagamenti fossero stati effettuati in modo difforme, il contratto si sarebbe risolto”?.

È la domanda attorno alla quale ruota la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha rinviato alla trattazione in pubblica udienza la causa con cui una società di gestione di apparecchi da gioco ha portato in tribunale la titolare di un bar per inadempimento del contratto tra di esse stipulato avente ad oggetto l'installazione, presso l'esercizio commerciale della convenuta, di congegni e apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Tulps n. 773 del 1931 per un periodo di almeno sei anni in via esclusiva, a fronte del pagamento del 60 percento degli incassi, al netto delle imposte. 


Andrà stabilito se “le norme sulla tracciabilità dei pagamenti per tutti i soggetti della filiera su conti correnti a ciò dedicati siano o meno derogate dalle disposizioni relative alla limitazione in contanti entro determinati limiti di valore. Altra questione è quella dell'interpretazione della locuzione che segue la previsione - apparentemente inderogabile del divieto di pagamento in contante - secondo la quale i pagamenti devono avvenire 'con modalità che assicurino il tracciamento di ogni pagamento'. Occorre stabilire se questa locuzione intenda, come sostiene parte resistente, introdurre una deroga al sistema dei pagamenti su conti correnti tramite condizioni di tracciabilità che nel caso di specie sarebbero soddisfatte dal sistema, ovvero se il generale divieto di pagamenti in contanti non consenta di ipotizzare una deroga”. 
 

Altri articoli su

Articoli correlati