Consiglio di Stato: 'Provincia Bergamo, legittimi limiti orari al gioco'
Il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di alcuni Comuni della provincia di Bergamo per la riforma delle sentenze del Tar che avevano annullato le loro ordinanze orarie sul gioco.
Dal Consiglio di Stato arriva una nuova serie di sentenze a favore dei Comuni che hanno imposto limiti orari alle attività di gioco.
Per la precisione, si tratta di amministrazioni riconducibili all'Ambito territoriale di Treviglio, in provincia di Bergamo: Caravaggio, Pognano, Treviglio e Fara Gera D'Adda.
In tutti i casi in esame i giudici accolgono i ricorsi presentati dai Comuni per la riforma delle sentenze del Tar Lombardia che hanno annullato le rispettive ordinanze sindacali in materia impugnate da alcune società.
Il Consiglio di Stato evidenzia che sì, vanno misurati adeguatamente una pluralità di interessi - sia privati sia dei gestori delle sale, sia relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall'autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell'affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest'ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia - ma che si ritiene “legittima l'ordinanza sindacale che stabilisce per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a quattro ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”.
Quindi, viene “osservato che è del tutto pacifico il potere del sindaco di cui all'art. 50, comma 7, del Tuel di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. Si tratta di questione su cui non è dato dubitare e che si ricava anche dagli insegnamenti della Corte costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del Dlgs. n. 267 del 2000, sollevata con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disciplina poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, senza prevedere che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico.
Inoltre, un’ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica pertanto l'adozione di misure restrittive (cfr. Consiglio di Stato atti norm., 6 settembre 2021, n. 1439)”.
In conclusione il Collegio sottolinea: “La limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale. È quindi da ritenere proporzionata la scelta del Comune poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo prefissato. L’ordinanza, in definitiva, non sconta alcun deficit istruttorio, partecipativo e motivazionale.
Le censure contenute nell’atto di appello sono in definitiva fondate”.
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