Legge provinciale Trento, Trga: 'Accertare l'effetto espulsivo per le attività di gioco'
Il Trga dispone una verificazione affidata al Politecnico di Milano per appurare se la legge provinciale di Trento determini una 'sostanziale preclusione alla localizzazione di sale gioco'.
“Ai fini di una compiuta valutazione della questione stessa si rende necessario disporre l’esecuzione di una verificazione per appurare - sulla base degli atti di causa (compresa la consulenza di parte prodotto in primo grado dalla ricorrente) e di ogni accertamento ritenuto utile ai fini della verificazione - 'se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione'”.
A disporla è il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento risponde al ricorso presentato dal titolare di una sala - difeso dall’avvocato Geronimo Cardia - per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui è stata ordinato di provvedere all’immediata rimozione degli apparecchi Vlt installati al suo interno in esecuzione della normativa provinciale.
Normativa che secondo il ricorrente “introduce un distanziometro talmente afflittivo da vietare l’insediabilità nella sostanziale totalità del territorio, con una percentuale di interdizione rilevata pari al 96,14 percento e conseguente possibilità di permanenza dell’offerta in uno spazio ridotto pari al 3, 86 percento”.
Parte ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa provinciale per violazione di diversi articoli della Costituzione: il numero 41 perché determina “un’interdizione sostanzialmente assoluta (anche se non totale) di esercizio sul territorio di un’attività economica lecita autorizzata dallo Stato, non giustificata neppure alla luce dell’invocato bilanciamento degli interessi coinvolti rispetto all’altro interesse costituzionalmente tutelato (i.e. la salute)”; dell’art. 3 “sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, da un lato, e del principio di ragionevolezza, dall’altro”; dell’art. 117, in relazione all’art. 1, del 1° protocollo addizionale alla Cedu e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, “sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica e del legittimo affidamento”; dell’art. 3 Cost. in rapporto con l’art. 32 Cost., perché deve ritenersi “concreto il rischio che la norma si ponga addirittura contro con lo scopo prefissato di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, creando zone poco controllate e nascoste in cui ben possono proliferare fenomeni criminosi in grado di incidere negativamente sulla sicurezza e sull’ordine pubblico”;
La verificazione viene affidata al direttore del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (Dabc) del Politecnico di Milano, con autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa, nonché a delegare l’incarico ad altro docente del dipartimento e/o ad avvalersi di ausiliario, e la relazione deve essere deposita presso la segreteria del Tribunale entro il 15 dicembre 2022.
I giudici quindi fissano per la trattazione del merito di causa l’udienza pubblica del 9 febbraio 2023.