Al Consiglio di Stato si torna a parlare del riordino del gioco online, in prima parziale attuazione della legge delega prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Questa parte del riordino, in attesa di quello del comparto fisico, prevede l'emanazione di un regolamento atto a disciplinare le modalità di revoca e decadenza delle concessioni, ed è proprio sullo schema di decreto ministeriale recante tale regolamento che il ministero dell'Economia e delle finanze ha chiesto un parere ai giudici di Palazzo Spada.
Secondo il Consiglio di Stato, “in linea generale il provvedimento si presta, in più punti, ad essere riformulato al fine di assicurare la coerenza e la chiarezza delle relative previsioni. Ciò non solo con riguardo alla costruzione del testo e alla formulazione di singole disposizioni ma anche con riferimento al contenuto sostanziale di alcuni articoli”.
Vediamo quindi i punti salienti evidenziati.
Innanzitutto il Consiglio di Stato invita il ministero dell'Economia e delle finanze “ad acquisire il concerto del ministro dell’Interno nel rispetto della sua pregressa giurisprudenza”; poi suggerisce di introdurre un nuovo articolo dedicato all'escussione delle polizze fideiussorie, di “semplificare l’indicazione dei danni subiti dallo Stato suscettibili di risarcimento”, chiarendo espressamente nel testo “che all’Agenzia spetta prioritariamente provvedere al ristoro dei danni subiti dallo Stato”. Inoltre, “a garanzia degli adempimenti convenzionali e a tutela dei titolari dei conti di gioco, si invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di prevedere la stipula di una 'polizza fideiussoria a prima richiesta' piuttosto che di una semplice polizza fideiussoria, in modo da potere ottenere in via automatica e immediata i risarcimenti e i rimborsi spettanti da parte del concessionario”, si legge nel parere.
Poi, nel dettaglio, all’articolo 5, comma 2, per il CdS “appare opportuno prevedere dei criteri volti ad orientare l’Amministrazione nello stabilire il termine ivi previsto 'non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni'. In questa prospettiva, appare quindi preferibile indicare un unico termine iniziale, pari in ipotesi a 60 giorni, con la possibilità di proroga, su istanza di parte, per ulteriori 60 giorni nel caso di oggettive difficoltà a rimuovere le cause che determinerebbero l’adozione del provvedimento di decadenza o revoca e una volta verificata, sulla base di adeguate prove dell’inizio di una seria 'attivazione', l’effettiva volontà di adempiere del concessionario. In presenza di tali circostanze, e sempre sulla base di un’istanza di parte, potrebbe essere valutata anche la possibilità di concedere una seconda proroga di pari durata (fino a raggiungere l’ipotizzato massimo di 180 giorni contrassegnato, però, dalla costante verificabilità della seria e diligente volontà adempitiva, in concreto, del concessionario)”.
I giudici esprimono quindi un parere “interlocutorio”, invitando l’Amministrazione “ad un riesame complessivo del testo e a un suo adeguamento dal punto di vista formale, nonché a valutare le osservazioni formulate e a far pervenire l’atto di concerto del ministro dell’Interno nella forma indicata”.
Il testo integrale del parere del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.