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Camera: Gap, Pdl Carnevali (Pd) stampata a 4 anni da presentazione

05 settembre 2022 - 09:23

La proposta di legge per la prevenzione del Gap della deputata Elena Carnevali (Pd), presentata nel marzo 2018, viene 'stampata' solo oggi, 5 settembre, a fine legislatura. Ecco il testo.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Camera: Gap, Pdl Carnevali (Pd) stampata a 4 anni da presentazione

Presentata il 28 marzo 2018, stampata il 5 settembre 2022.
E la sorte della proposta di legge "Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico",  d’iniziativa della deputata del Partito democratico Elena Carnevali, che approda fra gli ultimi progetti di legge illustrati sul sito della Camera a ben 4 anni e mezzo di distanza dal suo annuncio. Inutilmente, verrebbe da dire, visto che la legislatura è praticamente finita, l'Esecutivo è in carica solo per il "disbrigo degli affari correnti”, e che fra 20 giorni ci saranno le elezioni.

Ma, tant'è, magari il testo di Carnevali potrebbe fare da spunto a qualcuno dei prossimi eletti al Parlamento, e costituire il punto di partenza per una nuova regolamentazione della materia.
Con l'obiettivo di "intervenire per curare la patologia, ma anche per prevenirne la diffusione, adottando criteri più rigorosi nelle modalità di svolgimento dei giochi", poiché "è un tema che richiede una discussione complessa, vista l’oggettiva contraddizione fra la rilevanza economica del settore e del gettito fiscale che produce, da un lato, e le conseguenze negative che possono derivare da una diffusione incontrollata del gioco, dall’altro", si legge nella relazione illustrativa che l'accompagna.


Ecco quindi il testo della proposta di legge, "già presentata nella XVII legislatura dall’onorevole Paolo Beni", come ricorda la deputata dem.


IL TESTO INTEGRALE -
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d’azzardo patologico finalizzate a: a) garantire alle persone affette da gioco d’azzardo patologico e ai loro familiari il diritto alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale per i necessari interventi di cura, di recupero e di riabilitazione, nonché a usufruire delle tutele e dei benefìci previsti dalla legislazione vigente per altre dipendenze; b) porre in atto, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, una strategia tesa a prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge: a) per «gioco d’azzardo patologico» si intende, in conformità con quanto stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità, un disturbo del controllo degli impulsi che si manifesta attraverso un comportamento di gioco persistente e reiterato, caratterizzato da condotte compulsive e distorsioni cognitive tali da arrecare un grave deterioramento della personalità del giocatore e da comprometterne le attività personali, nonché le relazioni familiari o lavorative; b) per «giocatore problematico» si intende il giocatore che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostra un comportamento di gioco compulsivo, tale da fare prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia; c) per «soggetti vulnerabili» si intendono le persone che, per caratteristiche psicofisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento; d) per «Osservatorio» si intende l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3. (Livelli essenziali di assistenza)
1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d’azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dal Ministero della salute con proprio decreto, dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
3. Il Ministero della salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d’azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.

Art. 4. (Linee di azione per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico)
1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio, definiscono le seguenti linee di azione: a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico; b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line; c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d’azzardo, in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità; d) previsione di iniziative volte a pubblicizzare la sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute di cui all’articolo 3, comma 3, nonché il numero verde nazionale di cui alla lettera c) del presente comma o analoghi strumenti predisposti dalle regioni; e) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento nonché delle
possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo
scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico.
3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti del settore delle dipendenze.
4. Per l’attuazione delle linee d’azione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della salute, sentita l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli. Le attività formative di cui al comma 2 sono realizzate con l’impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione alle amministrazioni coinvolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5. (Obblighi degli esercenti e dei concessionaridi giochi con vincite in denaro)
1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l’Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati
agli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
3. Per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018.
4. Gli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano l’esposizione e la diffusione, all’interno dei propri esercizi, dei materiali informativi e promozionali prodotti in attuazione delle linee di azione di cui all’articolo 4, comma 1.
5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione
dei medesimi apparecchi.
6. La violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.


Art. 6. (Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici)
1. All’articolo 24, comma 21, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000». 2. Dal 1° gennaio 2021, l’accesso agli apparecchi da intrattenimento è consentito solo attraverso un’apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio anagrafico del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al comma 2.
4. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 2 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l’invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.

Art. 7. (Amministratore di sostegno)
1. La persona affetta da gioco d’azzardo patologico, che a causa di tale patologia si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell’articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.
2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all’intervento dell’amministratore di sostegno di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile.

Art. 8. (Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento videolotterie – Vlt)
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna
sessione di gioco non può superare 100 euro».

Art. 9. (Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)
1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età al gioco d’azzardo, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto volto a definire i criteri della ripartizione tra i comuni della riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo da
garantire un’equilibrata distribuzione dei punti gioco nel territorio nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono
resi nel termine di quarantacinque giorni  dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

Art. 10. (Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 5, comma 2, pari complessivamente a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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