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Legge riordino Piemonte: Consiglio abroga 4 articoli sul gioco, ecco le norme superstiti

28 febbraio 2023 - 09:26

Nell'ultima seduta del Consiglio Piemonte approvati gli emendamenti di minoranza alla legge annuale di riordino per l'abrogazione degli articoli 22, 24, 25 e 26 sul gioco, ecco le norme che restano nel testo.

Scritto da Fm
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La seduta del consiglio regionale del Piemonte tenutasi nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio, ha segnato un'importante svolta per l'esame del disegno di legge sulla legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale 2022, che come noto, comprende il ritocco della normativa vigente in materia di gioco. 

La svolta arriva proprio per le norme sul gioco, visto che sono stati approvati gli emendamenti di minoranza per l'abrogazione degli articoli 22, 24, 25 e 26 sul gioco d'azzardo contenuti nel testo, e riguardanti formazione, sanzioni, distanziometro, reinstallazioni e marchio no slot.

In base a questo, la legge per il contrasto al gioco patologico varata nell'estate del 2021 rimane pressoché inalterata, ad eccezione dei piccoli ritocchi chiesti dal Governo, dopo i rilievi mossi alla fine di agosto dal ministero dell'Interno in relazione a specifiche previsioni, il cui tenore sembrava determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza'”.

Nel testo della legge di riordino dell'ordinamento regionale quindi restano in piedi alcuni articoli che parlano di gioco.

Innanzitutto l'articolo 23 (Modifiche all'articolo 10 della 1.r. 19/2021), in cui si legge: “1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: 'e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze'”.

Poi c'è l'articolo 79 (Modifiche alla l.r. 19/2021), che recita come segue: “1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)) le parole: 'e delle altre forze dell'ordine coinvolte' sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è soppresso. 3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa. 4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato”.

Durante la discussione in Aula è stato approvato l'emendamento firmato dal consigliere leghista Andrea Cerutti, che riportiamo di seguito: " Dopo l'art. 21 del Ddl n. 236/2022 è aggiunto il seguente: Art. 21 bis (Modifiche all'art.7 della 1.r. 19/2021) 1. Al comma 2 dell'art.7 della l.r. 19/2021 dopo le parole "articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931è Inserita la seguente: 'ad esclusione degli apparecchi di cui all'art.110, comma 7, lettera c-bis che non distribuiscono tagliandi e lettera c-ter) che riproducono esclusivamente audio e/o video o che sono privi di interazione con il giocatore'”.

Nella relazione all'emendamento Cerutti ne chiarisce la ratio: “La sopra riportata modifica si conforma alla determina dirigenziale del 05.07.2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (istitutiva dell'elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori, importatori, e gestori, Ndr). Tale modifica si rende necessaria al fine di escludere che il divieto di utilizzo degli apparecchi ai minori riportato all'art.7 della Ir. 19/2021 sia esteso ad apparecchi quali jukebox e similari, apparecchi cinemavisioni senza interazione, dondolanti, giostrine fino a tre posti che nulla hanno a vedere con lo sviluppo di una ludopatia”.

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