Delega fiscale: volata finale alla Camera
Per la delega al Governo per la riforma fiscale al via un esame lampo in commissione Finanze alla Camera, mentre l'Aula attende il testo per domani, 4 agosto.
Il testo della Delega fiscale procede spedito verso la sua approvazione definitiva. Dopo l'ok ricevuto ieri, 2 agosto, dal Senato, senza alcuna modifica all'articolo 13, quello che fissa i criteri del riordino normativo del gioco (divenuto ora, senza alcuna variazione, articolo 15 dopo le modifiche al testo introdottre dal Senato, che ha inserito due nuovi articoli prima di quello del gioco), il disegno di legge torna all'esame di Montecitorio per la sua terza e definitiva lettura, presumibilmente già entro la fine della settimana.
Oggi, 3 agosto, è in programma l'esame lampo in commissione Finanze alla Camera, e già domani, venerdì 4 agosto, il testo del Ddl C. 1038-B recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" dovrebbe essere a disposizione dell'Aula per l'approvazione definitiva, rispettando i tempi auspicati dalla premier Giorgia Meloni, che nel corso di una intervista a fine luglio aveva dichiarato: "stiamo approvando, si spera nelle prossime due settimane, in via definitiva, la riforma generale del fisco che è una riforma attesa da decenni”, con l'idea di fondo di costruire "un fisco alleato di chi fa impresa e produce ricchezza, non un fisco nemico", come ha detto il capo del governo in un'altra occasione.
Il viceministro all’Economia Maurizio Leo spiega che i primi decreti si focalizzeranno sui testi unici e sui principi generali della delega, un esempio è quello sullo statuto del contribuente, mentre per la semplificazione degli adempimenti e per la lotta all’evasione c’è la possibilità di essere pronti con l’inizio del nuovo anno.
Ricordiamo infatti che l’entrata in vigore del testo della legge delega non porterà, almeno nell'immediato, alcuna novità. Il ddl infatti affida al Governo il compito di adottare i decreti legislativi per dare una forma concreta a quanto condiviso in Parlamento, in base alle linee guida comprese nella Delega stessa. Per procedere con l’approvazione degli interventi il governo avrà a disposizione 24 mesi, tempo entro il quale dovremmo dunque vedere concretizzarsi anche la riforma del gioco pubblico.
Così anche sarà per il mondo del gioco, con la riforma che si concretizzerà in passi successivi nell'arco dei prossimi due anni, secondo le direttive contenute nell'articolo 15, relativo a Princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Ecco il testo, già approvato alla Camera e approvato, senza modifiche, anche dal Senato:
"1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile, quali: 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riser- vate esclusivamente a minori di anni diciotto; 7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l’erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l’obbligo di dichiarazione dell’identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla nor- mativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per 'partner contrattuali' tutti i soggetti d’impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto 'trasporto valori');
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell’imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l’atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le per- centuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all’autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l’intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i princìpi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell’interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall’Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
p) previsione dell’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l’altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità".
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