Gioco, Tar boccia Comune Civitanova Marche: 'Distanza, vale raggio 500 m'
Il Tar evidenzia illegittimità della delibera del Comune di Civitanova Marche con 'tolleranza' dell'1 percento nell'applicazione del distanziometro per le attività di gioco.
Scritto da Fm
La delibera con cui la giunta comunale di Civitanova Marche nell'agosto 2018 ha modificato i criteri di calcolo della distanza delle attività di gioco dai “luoghi sensibili”, aggiungendo anche una percentuale di tolleranza dell’1 percento non prevista dalla normativa regionale del 2017, non va applicata, anche se non è stata impugnata.
È questo il “nodo” attorno al quale ruota la sentenza con cui il Tar Marche ha rigettato il ricorso presentato da una società per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del questore di Macerata - datato luglio 2021 - che ha respinto l'istanza per l'autorizzazione alla raccolta di gioco tramite apparecchi in un locale distante meno di 500 metri dalla sede di una banca e del relativo bancomat, in violazione del distanziometro regionale.
A creare il caso sono state le divergenze tra la misurazione effettuata dal V Settore Urbanistica del Comune - successivamente alla delibera di Giunta dell'agosto 2018 - e quella della Polizia nunicipale, che invece ha invece utilizzato il criterio emergente dalla formulazione letterale della legge regionale, ossia il “raggio di 500 metri”, misurato su cartografie ufficiali, ritenuto dal giudice amministrativo conforme alla normativa vigente.
Da ultimo, poi, il Comune ha acquisito un parere dal competente Servizio regionale, il quale ha considerato coerente con la legge regionale l’interpretazione “estensiva” seguita dalla giunta comunale e dal Settore Urbanistica.
Per i giudici amministrativi del Tar Marche - che si pongono nel solco di quanto enunciato già nel 2019, come pure dal
Consiglio di Stato, in merito ad un'analoga richiesta di autorizzazione presentata da un'altra ditta per gli stessi locali commerciali e rigettata dalla Questura per ragioni coincidenti con quelle esposte nel provvedimento impugnato -
resta fermo “che la misurazione alla quale la Questura doveva legittimamente fare riferimento era quella a suo tempo effettuata dalla Polizia municipale di Civitanova Marche”.