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La Manovra alla Camera, ecco tutte le disposizioni sui giochi

23 ottobre 2024 - 10:49

Firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e bollinato dalla Ragioneria di Stato il testo della Manovra: le misure su gioco online, bingo, lotterie e proroghe alle concessioni.

Scritto da Amr

Con un giorno di ritardo rispetto alle attese, è finalmente pronto il testo finale del disegno di legge di Bilancio per il 2025, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e bollinato dalla Ragioneria di Stato.

Il testo, trasmesso alla Camera dei deputati dove in questa sessione di bilancio per il 2024 inizierà il suo iter, contiene un intero capo in materia di giochi, che conferma in larga misura le anticipazioni dei giorni passati.

In dettaglio, l'articolo 12 reca Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e bingo, e chiarisce il trattamento tributario per le diverse tipologie di gioco pubblico online, reca disposizioni sul trasferimento dei locali da parte degli operatori del bingo nel periodo della proroga delle concessioni e sul montepremi del bingo; l'articolo 13 è relativo all'estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto - che dal 2025  rende strutturale la quarta estrazione introdotta a luglio 2023 per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, già prorogata fino alla fine di quest'anno; l'articolo 14 si occupa delle proroghe delle concessioni di gioco in scadenza fino al 31 dicembre 2026.

 

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIOCHI
ARTICOLO 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

1. A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
2. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da «e il divieto di trasferimento» a «Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina.».
3. All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».


ARTICOLO 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
1. A decorrere dall’anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa è posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.
2. Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.


ARTICOLO 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
1. In considerazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, alla luce peraltro della persistente mancata intesa con le regioni e gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo, di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento:
a) le concessioni relative al Bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l’importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026;
b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 ed ammontano a euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti;
c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6, a euro 120 per ciascun apparecchio, e quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.

 

LA PROROGA PER IL GIOCO ONLINE - Nell'elenco di cui sopra, è evidente, mancano riferimenti al gioco online, nonostante lo slittamento dei tempi per la pubblicazione della gara a seguito della presentazione del parere circostanziato sul testo in stand still alla Commissione europea da parte del regolatore di Malta. Slittamento su cui proprio in queste ore si è espresso anche il direttore Giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, in occasione della Iagr conference, confidando di poter procedere con il bando entro il primo trimestre del 2025. Difatti, la legge, nello specifico, prevede di dover procedere con la gara entro sessanta giorni e probabilmente potrà servire qualche settimana in più, ma in tal caso verrà disposta una breve proroga tecnica per garantire continuità a mercato e all’Erario e consentire agli operatori le operazioni necessarie per l’adeguamento delle reti. Perciò, se si riuscirà prima di fine anno a emanare la gara, la proroga diventerà tecnica e quindi non sarà necessario un provvedimento legislativo. Se invece i tempi si prolungheranno é probabile che nella conversione in legge della Manovra verrà inserito un emendamento ad hoc per la proroga delle concessioni dell'online.

GLI ALTRI RIFERIMENTI A GIOCO E IPPICA - Un lungo articolo - il numero 66 - è dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze, con la "sostituzione" del Fondo e dell'Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco patologico con un Fondo e un Osservatorio dedicati alle patologie da dipendenze tout court. Inoltre, nell'articolo 126 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) si legge: "Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2025, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni". Nell'articolo 143 (Disposizioni diverse) invece c'è un passaggio sull'ippica: "16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004".
 

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - La relazione illustrativa scende nel dettaglio delle disposizioni, in maniera appunto "illustrativa".

ARTICOLO 12 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, per chiarire che l’importo del prelievo ivi previsto si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza è stata talora posta in dubbio. Per questo motivo, considerata, altresì, la scarsa chiarezza del dato letterale della norma, appare utile una norma di interpretazione autentica volta a chiarire la volontà del legislatore, peraltro evincibile dalle considerazioni e stime contenute nelle relazioni tecniche e illustrative di corredo all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, che già conducevano a far ritenere la volontà di ricomprendere in seno alla lettera a) citata anche i giochi di sorte.
Il comma 2 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Il divieto in discorso è derogabile “per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” (cfr. lett. c) dell’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013). Il Consiglio di Stato (ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022) ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali. Con il presente comma si rende, pertanto, meno stringente il divieto in questione, ferme peraltro la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.
Il comma 3 novella l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedendo che a decorrere dall’anno 2025 il montepremi sia fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. La modifica intende ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine).

ARTICOLO 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
Il comma 1 stabilizza l’estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, da espletarsi nella giornata di venerdì, destinando il maggiore utile erariale al fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Inoltre, è previsto che, se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa sia posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, sia anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.
Al riguardo, l’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha autorizzato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, per l’anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al fondo per le emergenze nazionali, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Tale data è stata successivamente prorogata, per l’anno 2024, dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, mantenendo le medesime finalità solidaristiche.
Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.
Il comma 2 prevede che il fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. 

ARTICOLO 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
La disposizione, in assenza dell’intesa con le regioni e gli enti locali in ordine ad un quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, è finalizzata a prorogare, in via normativa, le concessioni del gioco pubblico.
Con riferimento al gioco sul canale “fisico”, non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia.
Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite.
Il comma 1, alla lettera a), proroga per ulteriori due anni la durata delle concessioni del Bingo, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall’articolo 1, comma 124, lettera a), della legge n. 197 del 2022. Tale proroga si rende necessaria a fronte dell’attuale impossibilità di bandire la gara, a causa dell’assenza di regole univoche a livello nazionale in materia di autorizzazioni e controlli sulla distribuzione sul territorio della rete fisica di raccolta del gioco e per la conseguente incertezza
circa i luoghi in cui sia consentito aprire un punto fisico di gioco.
La lettera b) del comma 1, per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, prevede che gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da versare in due rate per ciascun anno di proroga, scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono pari ad euro 9.500 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta
regolarizzati e ad euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
La medesima lettera b) prevede, altresì, che i concessionari debbano presentare idonee garanzie in grado di coprire anche il versamento degli oneri di proroga, secondo le prescrizioni che saranno fissate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli.
La lettera c) del comma 1, per quanto riguarda, le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, pone a carico dei concessionari il versamento di un corrispettivo ai fini della proroga, come già previsto dalla legge n. 197 del 2022. Tale corrispettivo è fissato in 120 euro per ciascun nulla osta per gli apparecchi (Awp) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, e in 4.000 euro per ciascun diritto per gli apparecchi (Vlt) di cui al citato all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2023.
La medesima lettera c) prevede, inoltre, il versamento rateale delle somme dovute per ciascun anno di proroga, suddividendolo in tre rate di pari importo per anno, e dispone che con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati gli obblighi per i concessionari di prestare idonee garanzie economiche proporzionate alle nuove scadenze delle concessioni.

LE INDENNITÀ EX ASSI - Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa, per il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si osservano nel 2025 alcune ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa della missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca in relazione ai programmi 9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale e 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione. In particolare, si segnalano la modifiche al contenuto del programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza include le risorse per la corresponsione dell’indennità di anzianità al personale appartenente all’ex Assi (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, sopppressa nel 2012, Ndr) da parte dell’Inps (nell’azione 32.3.2 “Gestione del personale”), precedentemente allocate nel programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (azione 9.6.5 “Interventi a favore del settore ippico”).

Il testo integrale della Manovra per il 2025 è disponibile in allegato.

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