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Legge di riordino del Piemonte e gioco, via libera del Consiglio dei ministri

02 maggio 2023 - 10:12

Nella seduta del 1° maggio il Consiglio dei ministri decide di non impugnare la Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale del Piemonte, comprensiva di alcune norme sul gioco.

Scritto da Fm
© Consiglio dei ministri

© Consiglio dei ministri

Non si è parlato solo di decreto Lavoro – con il taglio del cuneo fiscale-contributivo di quattro punti aggiuntivi per i lavoratori e la riforma del Reddito di cittadinanza, sostituito dall’Assegno di inclusione – nel Consiglio dei ministri tenutosi il 1° maggio.

Nella stessa seduta infatti il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sei leggi regionali, che ha deliberato di non impugnare.

Fra di loro figura anche la legge della Regione Piemonte n° 3 del 09/03/2023, recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale; Anno 2022”, ben nota agli operatori di gioco del territorio.

Nel testo, approvato dal consiglio regionale alla fine di febbraio, infatti ci sono diverse misure riguardanti il settore.

In base ad esso, la legge per il contrasto al gioco patologico varata nell'estate del 2021 è rimasta pressoché inalterata, ad eccezione dei piccoli ritocchi chiesti dal Governo, dopo i rilievi mossi alla fine di agosto dal ministero dell'Interno in relazione a specifiche previsioni, il cui tenore sembrava determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza'”.

Gli articoli della legge di riordino dell'ordinamento regionale che parlano di gioco sono l'articolo 23 (Modifiche all'articolo 10 della 1.r. 19/2021), in cui si legge: “1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: 'e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze'”.

Poi c'è l'articolo 79 (Modifiche alla l.r. 19/2021), che recita come segue: “1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)) le parole: 'e delle altre forze dell'ordine coinvolte' sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è soppresso. 3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa. 4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato”.

Infine, in materia di divieto ai minori di utilizzo degli apparecchi senza vincita in denaro, è presente l'articolo 21 bis (Modifiche all'art.7 della 1.r. 19/2021) in base al quale "1. Al comma 2 dell'art.7 della l.r. 19/2021 dopo le parole articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931è Inserita la seguente: 'ad esclusione degli apparecchi di cui all'art.110, comma 7, lettera c-bis che non distribuiscono tagliandi e lettera c-ter) che riproducono esclusivamente audio e/o video o che sono privi di interazione con il giocatore'”.

Il testo integrale è consultabile a questo link.

 

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