Legge gioco Calabria, Bruni (Gm): 'A rischio contrasto al Gap'
La consigliera Amalia Bruni (Gruppo misto) annuncia battaglia in Aula contro la proposta di legge che vuole modificare la legge sul gioco della Calabria, già approvata da alcune commissioni.
A poche ore dall'approvazione della proposta di legge “Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)” relativo alla normativa sul gioco da parte della commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, dagli scranni del consiglio regionale della Calabria si leva la voce di Amalia Bruni (Gruppo misto).
“Durante le audizioni sono state sottolineate con puntualità le criticità e le conseguenze negative che scaturirebbero dalle modifiche che sono state proposte e poi approvate. In sostanza vengono meno quei vincoli previsti dalla legge per contrastare il Gioco d’azzardo patologico.
Nei giorni scorsi, tra l’altro, è stata inviata, alle commissioni regionali competenti, la documentazione del Piano regionale sul Gioco d’azzardo patologico approvato dalla Regione Calabria e dove si evince chiaramente che sono previsti i finanziamenti che spettano alle cinqe Aziende sanitarie provinciali calabresi (circa 1,5 milioni di euro l’anno) da utilizzare per il contrasto delle dipendenze patologiche.
Modificando l’articolo di legge, che è il senso della proposta presentata dalla maggioranza, si viene meno all’accordo preso in Conferenza Stato Regioni e si rischierebbe di perdere gli strumenti previsti per i Servizi per le dipendenze delle Asp e questo sarebbe davvero gravissimo”, evidenzia Bruni.
“La domanda che mi pongo è: perché tutta questa fretta, visto che si dovevano ascoltare ancora altri soggetti che potevano portare il loro contributo alla discussione in atto? Fretta nell’approvazione e la sordità alle numerose sollecitazioni che abbiamo fatto, solo per cancellare gli accordi presi in passato, o per favorire altri interessi?
I cittadini meritano una risposta, non possono essere presi in giro, e per questo non ci fermiamo, faremo sentire la nostra voce in consiglio regionale”, conclude la consigliera di opposizione.
COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE - La proposta di legge, a firma dei consiglieri di maggioranza Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crino', De Nisi, Graziano, è così articolata.
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” e le parole: "per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse. c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018”.
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.