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Legge gioco Calabria: sì del Consiglio a proroga, sino a fine 2022

03 maggio 2022 - 16:11

Nella seduta di oggi, 3 maggio, il consiglio regionale della Calabria approva modifica della legge sul gioco: bisognerà adeguarsi al distanziometro entro il 31 dicembre.

Scritto da Redazione
Legge gioco Calabria: sì del Consiglio a proroga, sino a fine 2022

Un nuovo record di velocità.

A stabilirlo è il consiglio regionale della Calabria, che oggi, 3 maggio, ha approvato la proposta di legge "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)”, presentata da Giovanni Arruzzolo, presidente del gruppo Forza Italia, tesa a dare ai titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore di tale legge un nuovo termine per adeguarsi. Entro il 31 dicembre del 2022, secondo un emendamento al testo originario di due settimane fa, che invece proponeva il 31 dicembre 2024 come data ultima. La proposta di modifica in Aula è stata presentata dalla consigliera di Forza Italia Luciana De Francesco e ha ottenuto il parere favorevole della giunta, prima del voto favorevole del consiglio.

Con l'approvazione del Ddl, slitta dunque l'attuazione del distanziometro, prevista proprio a partire dalla giornata di oggi 3 maggio.

La proposta di Forza Italia ha avuto un iter decisamente rapido: il testo infatti è stato depositato presso la segreteria assemblea del consiglio regionale il 20 aprile, assegnato per l'esame alle commissioni consiliari contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale e Sanità, Attività sociali, culturali e formative che hanno tutte espresso “parere favorevole” il 27 e quindi trasmesso in segreteria assemblea nella stessa giornata. Oggi, 3 maggio, l'approvazione definitiva.

IL TESTO DELLA PROPOSTA – Di seguito ecco il testo della proposta di legge"Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza".

Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della l. r. 9/2018) l. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.), le parole: "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022 (non più 31 dicembre 2024 come nella proposta originaria)".

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore) l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

IL DISTANZIOMETRO VARATO NEL 2018 – Al centro della legge varata nel 2018 oggetto della proposta di modifica firmata da Forza Italia, c'è il famigerato, in questo caso doppio, distanziometro, a cui è dedicato l'articolo 16 del provvedimento.

Due sono i commi più “d'attenzione” per gli operatori del settore.

“2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 L.R. 26 aprile 2018, n. 9 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da (8): a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) stazioni ferroviarie. 4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmento o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli”.

 

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