Legge gioco Calabria, via libera dalla commissione Affari istituzionali
Nella seduta di oggi, 23 novembre, la commissione Affari istituzionali del consiglio regionale della Calabria dà parere favorevole alla proposta di legge che modifica la normativa sul gioco.
Nuovi passi in avanti al consiglio regionale della Calabria per la proposta di legge “Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)” relativo alla normativa sul gioco.
Il testo, a firma dei consiglieri di maggioranza Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crino', De Nisi, Graziano, ha infatti incassato il parere favorevole all'unanimità della commissione Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, che lo ha esaminato nella seduta di oggi, 23 novembre, dopo aver audito agli inizi del mese i rappresentanti dell'associazione Sapar.
Il sì della commissione arriva dopo quello già ricevuto dalla commissione anti-Ndrangheta ad ottobre, fatto che aveva scatenato gli strali dei consiglieri d'opposizione per l'eliminazione del doppio distanziometro proporzionato al numero degli abitanti e la sua applicazione solo alle attività autorizzate dopo il 3 maggio 2018.
La proposta risulta assegnata per il parere anche alle commissioni Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero e Sanità, Attività sociali, culturali e formative.
COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE - Di seguito, ecco il testo della proposta di legge.
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” e le parole: "per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse. c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018”.
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
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