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Manovra 2025, via libera a emendamenti del governo sul gioco

18 dicembre 2024 - 10:13

Stando a quanto apprende Gioconews da fonti istituzionali al termine dell'esame in commissione Bilancio alla Camera tutte le proposte emendative di governo e relatori sul gioco sono state approvate. Il testo atteso in Aula giovedì 19 dicembre.

Scritto da Daniele Duso

La commissione Bilancio della Camera dà il via libera a tutte le proposte emendative presentate da governo e relatori relativamente al settore del gioco. Lo apprende Gioconews da fonti istituzionali. 

Entrano dunque nel testo che approderà in Aula alla Camera gli emendamenti 2.62, dei relatori e in particolare il corposissimo 38.097, del governo.

Niente da fare, invece, per i subemendamenti introdotti dall'opposizione, in particolare dal Movimento 5 Stelle, che relativamente ai locali da gioco sul territorio nazionale aveva tentato di riproporre il tema delle distanze dai luoghi sensibili, oltre al rifinanziamento del Fondo per il Gap.

Nel corso della seduta lunga seduta di lunedì 16 dicembre in commissione Bilancio dagli scranni dell'opposizione si sono levate varie note polemiche, in particolare legati ai dubbi sulle coperture finanziarie relativi all'emendamento 2.62, quello che contiene le disposizioni per l'aumento sul margine generalizzato dello 0,5 percento, che vale per poker, casinò, bingo online, scommesse, ad eccezione delle scommesse ippiche.

A Elena Bonetti (Az-Per-Re), che riferendosi agli emendamenti "2.62, 8.0160 e 72.033 presentati dai relatori", ritiene doveroso "che il Governo fornisca esplicita rassicurazione sul fatto che le disposizioni contenute in tali proposte siano adeguatamente coperte e siano, quindi, coerenti con l’impianto complessivo della manovra di bilancio", risponde subito il sottosegretario al Mef Federico Freni, assicurando che "le relazioni in corso di deposito da parte dei relatori garantiscono la perfetta tenuta dell’impianto complessivo della manovra", osservando che "questo dato sarà ufficialmente confermato anche a seguito dell’avvio dell’esame del disegno di legge di bilancio in Assemblea attraverso la predisposizione della relazione tecnica di passaggio."

Nonostante la risposta di Freni altri deputati dell'opposizione sollevano dubbi sull'emendamento 2.62, come Mauro Del Barba (Iv-C-Re), che richiede "la consegna tempestiva, da parte del Governo, della relazione tecnica sulle proposte emendative dei relatori 2.62, 8.0160, 72.033, 80.0107 e 123.032, al fine di garantire il pieno esercizio, da parte della Commissione, delle funzioni attribuite in materia di verifica della copertura finanziaria degli emendamenti di provenienza governativa". 

"L’articolo aggiuntivo 2.62", sostiene Del Barba, "presenta coperture lacunose, per le quali risulta di fatto impossibile la verifica."

In chiusura di seduta gli risponde il presidente della commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori, che ricordando le parole di Freni fa presente che "le richieste sollevate dal collega Del Barba non sono state ignorate" e che "i relatori stanno svolgendo le opportune verifiche affinché non rimangano inevase", ricordando che "il Governo ha già confermato l’adeguatezza e la congruità della copertura finanziaria di cui alla proposta emendativa dei relatori 2.62."

Proprio il tema delle coperture era stato sviscerato, nei giorni scorsi, anche dal dossier del Servizio Bilancio dello Stato, che in merito alla Verifica delle quantificazioni contenute nell’articolo 66 della Pdl di bilancio 2025 sottolineava la necessità di approfondimenti sulle coperture per il fondo dipendenze.

Come accennato il testo del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo è atteso in aula domani, giovedì 19 dicembre, con l'obiettivo di arrivare alla sua approvazione entro venerdì 20. Poi il passaggio in corsa al Senato, per l’ok definitivo, che con le festività natalizie di mezzo quasi sicuramente non arriverà prima del 28 dicembre, proprio a causa dei ritardi accumulati a Montecitorio.

 

Ecco la parte relativa ai giochi contenuta nell'emendamento 2.62:

all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.;

Si tratta dunque di un aumento sul margine generalizzato dello 0,5 percento, che vale per poker, casinò, bingo online, scommesse. Le uniche aliquote a calare sono quelle delle scommesse ippiche: per quelle a quota fissa la precedente aliquota era al 47 percento se online e del 33 se fisica, e passano invece al 24,5 e al 20,5 percento.

 

E infine ecco la parte relativa al gioco dell'emendamento 38.097. Governo.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nellostato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per ledipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo èautorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. IlFondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, èripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto delMinistro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga all’articolo 5 del decreto-legge 7giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024,n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarieconcernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura eriabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzatol’impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo subase annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruolisanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.

3. A decorrere dall’anno 2025, con decreto delMinistro della salute una quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondoper le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionaleper le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per larealizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delledipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanentesull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo dellerisorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazionedi piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; la restante quota, pari al34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di pianiregionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei pianiregionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamentierogati da parte del Ministero della salute.

5. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui aldecreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativicompiti di coordinamento sono trasferiti all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimentonazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio deiministri.

6. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delleleggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, leparole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inseritele seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».

7. Il comma 133 dell’articolo 1 della legge 23dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

8. Il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, illivello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

38.097. Governo.

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