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Milleproroghe, no a due sub emendamenti su Isi e Preu

18 febbraio 2021 - 08:29

Dichiarati inammissibili due sub emendamenti al Milleproroghe che riguardavano il Preu e l'Isi.

Scritto da Anna Maria Rengo
Milleproroghe, no a due sub emendamenti su Isi e Preu

Proseguono i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sul disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe. In attesa di votare gli emendamenti segnalati (dei quali si attende la pubblicazione del fascicolo definitivo), nella giornata di ieri, 17 febbraio, sono state dichiarate le inammissibilità a un emendamento del Govermo. E tra queste, si chiama in causa anche il gioco.

Tra gli inammissibili, in quanto non presentano alcuna connessione testuale, né diretta, né indiretta, con il contenuto dello stesso articolo aggiuntivo, e non possono, pertanto, essere considerati subemendamenti, ma proposte emendative presentate fuori termine, ci sono due proposte di Mauro D'Attis (Fi): la prima modifica fino al 31 dicembre 2022 l’aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco; la seconda proroga il versamento dell’Iva connessa all’imposta sugli intrattenimenti, modificando inoltre la base imponibile per gli apparecchi da intrattenimento.

 

I TESTI INTEGRALI

All’articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico della legge di pubblica sicurezza (Tulps) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui
al presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.19. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
(Inammissibile)

All’articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l’anno di imposta 2020, è prorogato per l’anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà.

Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all’anno di imposta 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.22.0200.18. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
(Inammissibile)

 

 

 

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