Riordino gioco online in ordine del giorno del pre-Consiglio dei ministri del 18 dicembre
Al punto 5 dell'ordine del giorno del pre-Consiglio dei ministri del 18 dicembre figura lo 'Schema di decreto in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza'.
“Schema di decreto in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza”. Questo campeggia all'ordine del giorno del pre Consiglio dei ministri in programma il 18 dicembre.
Un fulmine a ciel sereno, dopo lo stallo di oltre un mese che era seguito alla circolazione della prima bozza del decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale riguardante il comparto, che, come ampiamente noto, si concentrava solo sul gioco a distanza, per consentire l'emanazione di un bando in cui il costo di ogni concessione è fissato a 7 milioni. Una cifra ritenuta assurda dagli operatori, impossibile da pagare per le piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del mercato italiano e a solo vantaggio delle grandi società internazionali.
E soprattutto dopo i tanti appelli lanciati dalle maggiori associazioni di rappresentanza del comparto - da Acadi ad Acmi, da As.tro ad Egp-Fipe e Sapar - per addivenire a un riordino complessivo e unitario del settore del gioco pubblico, terrestre e online, senza mettere in stand by il primo dando priorità al secondo per poi pubblicare i bandi per le concessioni.
Ma, in fondo, questa comparsa del riordino all'ordine del giorno del pre-Consiglio dei ministri non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che il vice ministro all'Economia e alle finanze, Maurizio Leo, poco tempo fa aveva promesso che sarebbe stato sottoposto all’approvazione del Governo prima di Natale.
Secondo quanto apprende GiocoNews.it il testo sarebbe ancora in lavorazione. La base dovrebbe essere la stessa di un mese fa, ma è possibile che ci siano novità sulla base d'asta delle concessioni, le skin e sui Pvr.
Per chi non lo ricordasse tale testo prevedeva appunto “il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica ed organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza”, rimandando le disposizioni relative al gioco fisico a un "successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali”.
In base a tale bozza, il costo di ogni licenza era stato fissato “a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario”.
Per i concessionari era prevista la possibilità “attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola App per ciascuno dei giochi oggetto di concessione”.
Novità importanti anche per i punti vendita ricarica, con l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un "albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tulps, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche".
Secondo la bozza di novembre "L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo.
L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. L’attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del Direttore dell’Agenzia.”
Bisognerà poi vedere se del riordino si parlerà solo nel pre-Consiglio dei ministri, magari per una discussione sul tema, o se davvero si arriverà al Consiglio dei ministri e ad un'approvazione del testo.
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