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Senato, Ddl competizioni videoludiche: sì a scommesse, ma non per chi partecipa

28 febbraio 2024 - 09:53

La commissione Istruzione pubblica e Beni culturali avvia l'esame del disegno di legge per la regolamentazione degli esports in Italia. Grande attenzione ai minori, ma viene chiarito che non si tratta di gioco d'azzardo.

Scritto da Dd
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Avviato in commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, in sede redigente, l'esame del Disegno di legge per la Regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Nella giornata di ieri, 27 febbraio, il testo del Ddl di Roberto Marti (Lega) è stato presentato ai commissari dal relatore Andrea Paganella (Lega) rinviando tuttavia la discussione ad una successiva seduta.

Il testo, composto da 13 articoli, spiega il relatore, parte dal presupposto che "la tecnologia e, in particolare, la banda larga veloce e lo streaming, consentono ai fruitori dei videogiochi di non limitarsi ad un uso individuale degli stessi, bensì di misurarsi in vere e proprie competizioni, gare o tornei, talvolta di livello internazionale". Viene quindi specificato che si parla di un settore ormai caratterizzato da una pluralità di attori e significativi investimenti, che necessita di una regolamentazione nella quale trovino spazio adeguate tutele nei confronti dei diversi protagonisti delle competizioni: per un verso, i giocatori, ed in particolare i minori; per l’altro gli inventori, per la tutela dell’opera di ingegno e la promozione della dimensione creativa e culturale.

Il Ddl parte dal riconoscimento del videogioco come "mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale" da tutelare anche come opera di ingegno, e "nel rispetto dei princìpi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale."

Interessante l'articolo 4, dedicato alla salvaguardia dei minori, che vieta la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di anni dodici, mentre "i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori."

Per chi organizza competizioni videoludiche in Italia, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, avrà l’obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura. Le competizioni, secondo questo Ddl, vanno inserite "tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l’ingresso in Italia e nell’area Schengen".

E ancora il Ddl all'articolo 7 riporta che ai premi nelle competizioni videoludiche "si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite", quindi con aliquota nella misura del 20 per cento. Successivamente, nell'articolo finale, il 13, viene specificato che queste competizioni "sono escluse dall’applicazione della disciplina sulle attività di giuoco e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio."

Il Ddl si occupa anche di regolamentare l’inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, tema caldo per il settore, "demandando la regolamentazione della materia a linee guida del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esito all’attività di un tavolo cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, produttori di videogiochi, organizzatori di competizioni videoludiche, organizzazioni di squadre e associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore", prevedendo sanzioni per chi non rispetti le regole (in realtà non solo queste, ma tutte quelle previste dal Ddl).

Tra le altre particolarità del Ddl si sottolinea quella introdotta dall’articolo 10, che "dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone".

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