Le attività di incasso delle poste e di pagamento delle scommesse da parte del gestore di un Ctd affiliato ad operatore estero discriminato non integrano la fattispecie di illecita intermediazione nella raccolta delle scommesse.
A rilevarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva confermato i sequestri di alcuni centri scommesse Stanleybet, difesi dall’avvocato Daniela Agnello, affermando che il luogo di vendita gestisce il gioco con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite in conformità alla normativa nazionale.
Il Gip del Tribunale di Siracusa, ricorda l'avvocato Agnello, “aveva emesso un decreto di sequestro preventivo di alcuni centri Stanleybet e il Tribunale del Riesame aveva confermato il vincolo cautelare.
Il Giudice territoriale aveva ritenuto integrato il fumus del reato sul presupposto che i titolari dei centri non si limitavano a trasmettere i dati della prenotazione della scommessa ma raccoglievano la posta di gioco e pagavano le vincite direttamente agli scommettitori”.
La difesa ha dimostrato che "i centri svolgono il servizio transfrontaliero di raccolta e trasmissione delle proposte di giocate su eventi sportivi, nonché il pagamento delle vincite in favore della Stanley, che organizza, gestisce e assume il controllo e il rischio delle scommesse, operatore comunitario munito delle autorizzazioni e dei controlli previsti nel Paese di appartenenza.
Il caso, inoltre, riguardava punti fisici affiliati contrattualmente al bookmaker Stanleybet discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano e la cui discriminazione è riconosciuta dalla costante e uniforme giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla Corte di Giustizia europea".
La difesa ha dimostrato che "gli esercizi commerciali agivano in modo del tutto trasparente avendo chiesto alla Questura competente il rilascio dell’autorizzazione di Polizia per svolgere l’attività di trasmissione dati e tali istanze erano state rigettate senza che fossero stati rilevati motivi di ordine pubblico o elementi soggettivi squalificanti".
La Corte, puntualizza il legale, "ha effettuato una chiara disamina della regolamentazione interna e un conseguente riconoscimento che il rapporto tra il concessionario Adm su rete fisica e le sue ricevitorie autorizzate è pienamente equiparabile a quello tra la società Stanleybet e i suoi Ctd.
Il Supremo Collegio ha evidenziato che 'laddove il gestore del ‘luogo di vendita’ appartenente alla rete distributiva del bookmaker effettui la menzionata attività di raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco, con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite, non si ha illecita intermediazione nella raccolta delle scommesse'.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ribadito la sua costante giurisprudenza in materia, ha richiamato le plurime sentenze della Corte di Giustizia Ue e ha acclarato che non si possono applicare sanzioni ai titolari del centri contrattualmente legati all’operatore Stanleybet, ostacolato e discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano”, conclude l'avvocato Agnello.