CdS: 'Legge gioco Emilia Romagna si applica ad esercizi attivi nel 2013, tutelati interessi di tutti'
Il Consiglio di Stato ribadisce l'applicabilità della legge sul gioco dell'Emilia Romagna 'anche alle attività in esercizio al momento della sua entrata in vigore', rilevando, però, che 'non può definirsi retroattiva' e che ha concesso 'un accettabile lasso temporale agli interessati' per delocalizzarle.
"Con specifico riferimento alla legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 4 luglio 2013, si rileva che l’art. 6, comma 2 bis (introdotto dall’art. 48, comma 4, della l.r. n. 18 del 2016), vieta in assoluto 'l’esercizio' di sale gioco in locali che si trovino a distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili, ossia istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Non vi è dubbio che la disposizione debba applicarsi anche alle attività in esercizio al momento della sua entrata in vigore.
In tal senso rileva anche quanto precisato, in tema di sanzioni, dal comma 2 septies del citato articolo 6 (introdotto dall’art. 1, comma 3, della l.r. n. 8 del 2018), che ne prevede l’applicazione anche in caso di 'inosservanza del divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 2 bis'”.
Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge l'appello proposto dal titolare di una sala scommesse di Novellara (Re) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna che nel 2022 ha confermato la validità dei provvedimenti del Comune per disporre la chiusura dell'esercizio, in quanto troppo vicino alla piscina comunale (qualificata come "luogo sensibile" ai sensi della normativa vigente), con "la possibilità di presentare istanza di delocalizzazione".
I giudici di Palazzo Spada quindi rimarcano: "L’applicabilità agli esercizi in corso trova, in ogni caso, conferma nel Regolamento della giunta regionale 12 luglio 2017 n. 831 che definendo l’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni in esame comprende espressamente nel divieto anche 'le sale giochi e sale scommesse in esercizio'.
Va soggiunto che, come già rilevato da questo Consiglio nel parere della Sez. I, n. 550 del 10 marzo 2022, 'l‘impalco normativo in esame – anche perché strutturato sulla sequenza: legge regionale, regolamento, determinazioni comunali applicative sulla base della mappatura del territorio comunale' ha concesso 'un accettabile lasso temporale agli interessati' al fine di consentire loro di trasferire l’attività in altra area comunale lontana da luoghi sensibili, come peraltro precisato dallo stesso Regolamento.
Inoltre, la disciplina regionale 'non mettendo in discussione la liceità dell’attività fino a quel momento svolta', a stretto rigore non può definirsi nemmeno retroattiva.
Il meccanismo procedurale ipotizzato, 'caratterizzato dall’intervento di più autorità e dalla presenza di più atti determinativi, in forma di piramide rovesciata', ha garantito infatti 'agli interessati un’ampia finestra temporale, nel corso della quale provvedere alle attività di delocalizzazione in modo graduale e programmato' (Cons. Stato, parere ult. cit.), realizzando in definitiva un equo bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute e quelle relative alla tutela delle attività economiche e della continuità occupazionale".