skin

Tar Puglia: 'Misurazione distanze non corretta, sospendere no a licenza Vlt'

07 novembre 2024 - 09:44

Il Tar Puglia fissa a luglio 2025 l'udienza di merito per il ricorso del titolare di una società contro il rigetto del rilascio della licenza per le Vlt e le scommesse.

Scritto da Fm
© Diana Polekhina / Unsplash

© Diana Polekhina / Unsplash

Se la misurazione della distanza di un'attività di gioco dai "luoghi sensibili" non viene effettuata nel rispetto del Codice della strada non vale.

Potremmo riassumere così il principio in base al quale il Tar Puglia ha accolto  l’istanza cautelare proposta dal titolare di una società
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui il questore di Taranto ha respinto l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 Tulps per l’attività di raccolta delle scommesse e del gioco attraverso apparecchi videolottery in un locale commerciale.

Questo è quanto si legge nell'ordinanza dei giudici amministrativi: "Dalla relazione di chiarimenti della Polizia municipale del Comune di Taranto depositata, si evince la fondatezza della prima censura formulata nel ricorso, di violazione dell’art. 190 comma 2 del Codice della strada, essendo stato considerato nella misurazione del percorso pedonale più breve, effettuata dalla predetta Polizia municipale, un attraversamento pedonale privo di strisce pedonali (pur se munito di rampa per disabili) posto a meno di 100 metri dal predetto attraversamento con le strisce pedonali (anche se utilizzando l’attraversamento con le strisce pedonali predetto ci si immette su uno spartitraffico alberato e asseritamente non idoneo al transito pedonale, poiché il marciapiede ivi esistente, libero dall’alta e folta vegetazione presente, sarebbe largo meno dei 90 centimetri prescritti dal Dpr n. 503/1996 per il passaggio di carrozzine per disabili; posto che la menzionata vegetazione dovrebbe essere ridotta dall’Amministrazione Comunale per consentire l’uso del marciapiede a tutti i pedoni, inclusi i disabili), e comunque non compete alla Polizia Locale contestare la corretta collocazione da parte dell’A.C. delle strisce pedonali".

Il tribunale amministrativo regionale quindi condanna il Comune di Taranto al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio e fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 luglio 2025.
 

Altri articoli su

Articoli correlati