skin

Consiglio di Stato: 'Distanziometro si applica anche alle agenzie di scommesse'

12 agosto 2024 - 13:12

Per il Consiglio di Stato il distanziometro si applica anche alle agenzie di scommesse, respinto il ricorso di un operatore contro la cessazione immediata dell’attività disposta dal Comune di Perugia.

Scritto da Fm
Consiglio di Stato © Wikipedia

Consiglio di Stato © Wikipedia

"I limiti distanziometrici si applicano anche alle agenzie delle scommesse, non essendo decisivo né discretivo, in senso contrario, il fatto che la legge regionale e il regolamento comunale sembrino riferirsi letteralmente alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse ai fini delle distanze dai luoghi sensibili perché, come bene osserva il Ministero appellante, se il legislatore regionale, per ipotesi (e irragionevolmente), avesse voluto davvero circoscrivere l’applicabilità di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2012 alle sole sale da gioco, avrebbe menzionato solo le sale da gioco al comma 2 dell’art. 1 e non anche il “gioco lecito”, più in generale, e avrebbe usato una dizione non equivoca utilizzando espressioni come 'esclusivamente', 'unicamente', riferite alle sale da gioco."

A ribadire il concetto è il  Consiglio di Stato nella sentenza con cui rigetta l'appello proposto da una società che esercita l’attività di raccolta scommesse nel territorio di Perugia per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria che nel 2021 ha confermato il provvedimento del Comune atto a disporre la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse per la violazione delle norme del regolamento comunale sulla distanza da luoghi sensibili e la mancanza dell’autorizzazione prefettizia prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, "una diversa interpretazione porrebbe, inoltre, seri dubbi di costituzionalità derivanti non solo dall’apparente contrasto tra la legislazione regionale e quella nazionale (art. 7, comma 10, del decreto-legge, 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189), nonché con l’art. 32 Cost. e con il diritto alla salute, 'che ovviamente prevale sul pur rilevante valore dell’art. 41 Cost., in quanto le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e con l’applicazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili proprio a tutela della salute dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia, che costituisce una minaccia grave alla dignità della persona umana, meritevole della massima protezione proprio a difesa dell’integrità psicofisica dei soggetti più vulnerabili e, in quanto tali, esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico' (Consiglio di Stato, sez. III, 26 marzo 2021, n. 2579)".

Altri articoli su

Articoli correlati