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Gioco e luoghi sensibili, CdS: 'Calcolo delle distanze rispetti il Codice della strada'

10 giugno 2024 - 17:16

Il Consiglio di Stato evidenzia che nel 'calcolo del 'percorso pedonale più breve' fra un punto gioco e un luogo sensibile bisogna rispettare gli obblighi previsti dal Codice della strada, tipo quello di attraversare sulle strisce.

Scritto da Fm

Fra plurimi percorsi alternativi, ai fini dell’elaborazione di una regola tecnica, va preferito quello che consente il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Codice della strada, ed in particolare della disposizione secondo cui i pedoni, di regola, debbono servirsi degli attraversamenti pedonali. In tal senso - come osservato efficacemente dal primo giudice - nel quadro di una normativa il cui fine è quello di tutelare la salute collettiva, il calcolo delle distanze va effettuato in funzione di un tragitto che preservi, del pari, la sicurezza di pedoni e automobilisti, e quindi senza metterne in pericolo, almeno potenzialmente, l’incolumità.”

Così il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge l'appello proposto dal Comune di Rimini contro il gestore di una sala destinata alla raccolta di scommesse per eventi sportivi e di gioco lecito, posta a meno di 500 metri di distanza da un impianto sportivo, da un istituto scolastico e da una residenza sanitaria assistenziale, qualificati quali luoghi “sensibili” dalla normativa regionale vigente in materia.

La vicenda è stata già al centro di una sentenza del Tar Emilia-Romagna emessa nel maggio del 2023, che condivideva le motivazioni del gestore della sala, ossia che "il calcolo del 'percorso pedonale più breve' non può non tener contro delle esigenze di sicurezza dei pedoni presidiate dall’art. 190 del Codice della strada, sì che in ipotesi come nel caso di specie di attraversamento pedonale privo delle strisce pedonali e con semaforo soltanto veicolare tale attraversamento, benché normativamente consentito, sarebbe pericoloso e dunque non computabile". 
Il Comune di Rimini aveva invece argomentato che per dirigersi verso la sala giochi in questione si potrebbe transitare comunque anche in assenza di tali caratteristiche, come consentito dall’art. 190 comma 2 del Codice della strada.

Un'interpretazione ritenuta scorretta dal Consiglio di Stato, che difatti ha dato ragione all'operatore.

 

 

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