Legge gioco Bolzano, Cds 'salva' le sale scommesse ma conferma criterio del raggio
In una serie di sentenze il Consiglio di Stato conferma l'esclusione delle sale scommesse dall'applicazione della legge provinciale di Bolzano, ma in una ribadisce liceità del criterio del raggio e preminenza della tutela della salute.
Effetto espulsivo della legge provinciale sul gioco di Bolzano protagonista in una serie di sentenze del Consiglio di Stato, con esiti diversi.
Cominciamo con quelle favorevoli agli operatori del settore.
Nel primo caso, il CdS ha annullato il provvedimento di revoca emesso dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'aprile 2018 nei confronti di un concessionario in precedenza autorizzato alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive in un esercizio di Merano.
Il provvedimento era stato essenzialmente adottato “perché il punto raccolta scommesse si trova in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5/bis della legge provinciale n. 13/1992”.
L'appello verte sulla corretta esegesi del detto art. 5-bis, vale a dire concerne l’accertamento dell’applicabilità o meno della detta norma, oltre che alle sale giochi, dove sono installati apparecchi elettronici (Awp e Vlt), anche alle sale autorizzate alla raccolta di scommesse su eventi sportivi".
Come deciso anche ieri, 25 gennaio, i giudici di Palazzo Spada in virtù della differenza esistente tra sala giochi e sala scommesse – sia sotto il profilo normativo sia sotto il profilo degli effetti che possono conseguire dall’applicazione dei limiti, come nella strumentazione offerta alla clientela - ritengono che l'articolo 5-bis della L.P. Bolzano, “che espressamente si riferisce alle sole sale da giochi per apparecchi (art. 86 Tulps), non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse su eventi sportivi (art. 88 Tulps) e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica”.
Per questo motivo, viene riformata la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa impugnata dal concessionario che in primo grado aveva confermato il provvedimento del presidente della Provincia di Bolzano, viene accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento di revoca emesso dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'aprile 2018.
Stessa sorte e stesse motivazioni per altri due appelli presentati dallo stesso concessionario per la revoca dei provvedimenti di decadenza emanati dalla Provincia autonoma di Bolzano nel 2017 e nel 2019 nei confronti di due esercizi di Bolzano autorizzati alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive.
Nel quarto caso preso in esame, invece il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto dall'amministratore delegato di una società autorizzata alla gestione di una sala dedicata a Bolzano contro la decadenza della licenza decisa dalla Provincia autonoma di Bolzano e confermata anche da una sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'appellante, “il criterio del 'raggio' previsto dalla legge provinciale n. 13 del 1992 si tradurrebbe in una semplice misurazione in linea retta, ma non potrebbe essere considerato un criterio valido per stabilire le distanze delle sale da gioco dai cosiddetti 'luoghi sensibili'.
Tale previsione sarebbe affetta da incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost., atteso che, in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dal legislatore provinciale, la stessa contemplerebbe un criterio virtuale e non reale, come quello del percorso pedonale più breve, per cui non sarebbe in grado di offrire adeguata tutela alle cosiddette 'fasce deboli'.
Dall’applicazione della norma basata sul solo dato letterale discenderebbero conseguenze illogiche, non proporzionate rispetto alle finalità perseguite e discriminatorie rispetto alle diverse attività economiche coinvolte”.
Per il Consiglio di Stato però “la parte appellante non ha fornito alcuna prova o principio di prova del fatto che, seguendo un altro criterio, quale ad esempio il percorso pedonale più breve, siano assenti luoghi sensibili rispetto alla sala giochi, sicché non sussiste alcun concreto interesse alla censura e la questione di legittimità costituzionale si presenta di per sé irrilevante”.
Inoltre, ricorda il Collegio, “l’art. 5-bis, comma 1, prima parte, della L.P. n. 13 del 1992 così dispone: 'Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale'.
Ne consegue che, in ragione della chiara lettera della legge, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la stessa seguendo il criterio di misurazione del 'raggio' e non può applicare altri criteri a sua discrezione.
In altri termini, l’azione amministrativa si presenta in parte qua vincolata”.
Infine, si legge ancora nella sentenza, “con riferimento all’effetto espulsivo che sostanzialmente deriverebbe dall’applicazione della norma provinciale, occorre ancora una volta richiamare quanto statuito nella sentenza di questa Sezione n. 1618 del 2019, dalle cui conclusioni il Collegio non ha ragioni per discostarsi, la quale, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio ed analizzando la stessa nel dettaglio, ha escluso che nel Comune di Bolzano la norma produca un effetto cosiddetto espulsivo delle sale da gioco lecito dall’intero territorio comunale, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dal singolo territorio comunale, che sotto il profilo dell’abbattimento della raccolte e dei ricavi.
Il Comune di Bolzano, peraltro, nella propria memoria difensiva, ha fornito ulteriori elementi utili ad escludere il cosiddetto effetto espulsivo dal proprio territorio, precisando che, successivamente all’entrata in vigore delle norme parzialmente interdittive, sono state aperte numerose sale giochi (circa una decina).
L’Amministrazione comunale, inoltre, ha specificato che, ove riferita alla superficie insediativa del territorio, l’area disponibile per la collocazione dei giochi in Bolzano, in applicazione della normativa di cui all’art. 5-bis della L.P. n. 13 del 1992, risulta pari al 26,79 percento, tanto che sarebbe stato sostanzialmente accertato, a mezzo della consulenza espletata, che il valore di distanza che determinerebbe l’interdizione assoluta sarebbe di 600 metri, ossia il doppio di quanto previsto dalla norma.
Il Collegio, infine, rileva che la disposizione di legge provinciale restringe la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.
Tuttavia, il principio costituzionale dell’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost., in un’ottica di bilanciamento degli interessi ed in presenza di ragionevoli presupposti, deve ritenersi recessivo rispetto a quello dell’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini”.
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