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Licenza scommesse sospesa per 10 giorni, Tar: 'Sala luogo di spaccio'

31 agosto 2024 - 10:38

Il Tar Toscana respinge l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dal titolare di una sala scommesse, merito al 24 settembre.

Scritto da Redazione

© Pxhere

Niente da fare per il ricorso proposto dal titolare di una sala scommesse per l'annullamento del provvedimento della Questura di Firenze che ha sospeso per 10 giorni l’efficacia della licenza di raccolta del gioco tramite l’installazione di apparecchi Vlt.

Il Tar Toscana con un decreto ha infatti respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata, in quanto il locale, come dimostrato dagli esiti di una perquisizione dei Carabinieri, è risultato essere un luogo di spaccio, avendo trovato "al suo interno non solo tre cittadini marocchini con precedenti in materia di stupefacenti, ma anche un panetto di droga nei bagni e due involucri dello stesso contenuto nei cestini della sala scommesse. Fatti pacifici, evidenziano i giudici, "perché non contestati da parte ricorrente, che anzi afferma di non voler sottovalutare quanto accertato dai Carabinieri, e che quindi rivelano che il locale è luogo di svolgimento di attività illecita, attività illecita che l’autorità competente ha ritenuto di dover interrompere con immediatezza, con valutazione che non risulta illogica né sindacabile in questa sede".

I giudici amministrativi toscani inoltre fissano per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2024, non rilevando il pericolo di danno di estrema gravità ed urgenza, non dimostrato da parte ricorrente "e che pare difficilmente rappresentabile in presenza di una chiusura per 10 giorni, di cui tre già eseguiti prima del deposito del ricorso; d’altra parte la ricorrente non quantifica il danno che essa subirà, che non è quindi possibile in alcun modo valutare; unico riferimento alla possibile compromissione del futuro della ricorrente è contenuto a pag. 5 del ricorso, ove si afferma che <non si può, infatti, dimenticare che ai sensi dell’art. 100, co. 2, Tulps 'qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata', ma si tratta di profilo che potrà essere adeguatamente tutelato in sede di camera di consiglio collegiale o ancor più di merito".
 

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