“Giacché le norme sulle distanze dai luoghi sensibili risultano 'dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica' (Corte Cost., n. 27/2019 e n. 300/2011), l’accertata stretta prossimità tra l’attività di raccolta scommesse del controinteressato e la sede dell’Asp – Azienda sanitaria provinciale di Messina integra una violazione autonomamente rilevante della richiamata normativa regionale sotto il duplice profilo dei potenziali effetti pregiudizievoli sugli utenti dei servizi ivi erogati e della plausibile incidenza negativa sul tessuto urbano in relazione alle specifiche esigenze dei medesimi soggetti vulnerabili e dei loro accompagnatori.”
Così il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nella sentenza con cui accoglie il ricorso promosso dal conduttore di un’attività di esercizio e raccolta di scommesse di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) contro un suo rivale negli affari, abilitato alla raccolta da Comune e Questura, per la violazione della legge siciliana sul contrasto al gioco patologico.
Richiamando le risultanze di una perizia di parte - e nella premessa che la popolazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è inferiore a 50.000 abitanti – l'operatore ha censurato la violazione dei limiti distanziometrici in quanto i locali del controinteressato si situerebbero a una distanza inferiore a 300 metri - misurata in base al percorso pedonale più breve- sia da struttura sanitaria dell’Asp di Messina sia dal locale Comando della Guardia di finanza: entrambi siti nella stessa strada e ricadenti nella tassonomia dei “luoghi sensibili” stabilita dalla legge regionale.
I giudici amministrativi siciliani evidenziano che “il verificatore ha escluso che il centro scommesse del controinteressato sia ubicato a una distanza inferiore a 300 metri rispetto alla caserma della Guardia di finanza; onde al riguardo le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento.
La verificazione conferma, invece, che lo stesso centro è posto a una distanza significativamente inferiore ai - omissis - metri) rispetto a una struttura dell’Asp di Messina.
La conclusione del verificatore è avvalorata, sul punto, dalle risultanze della perizia di parte depositata dal ricorrente (doc. 10) che, con esito analogo, situano l’attività della società - omissis - a una distanza di molto inferiore a quella normativamente consentita (nella specie 181,50 metri). Il dato, inoltre, non è stato contestato dalla parte resistente”.
Di conseguenza il Tar Sicilia accoglie il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.