“I descritti lavori sono stati realizzati senza titolo abilitativo in un'area ubicata all’interno del perimetro della zona di iniziativa comunale orientata (Ic) con destinazione urbanistica 'Tessuti della città consolidata' 'Tessuto aperto a medio-alta densità', di cui all’art. 32 delle Norme di attuazione del Piano delle regole del Pgt vigente, sicché gli stessi sono stati realizzati in violazione dell’art. 52, comma 3 ter, della l.r. n. 12/05 che prevede che siano assoggettati a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché dell’art 31 del Dpr n. 380/01.”
Lo scrive il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge l'appello presentato dal titolare di una sala scommesse per la riforma della sentenza del Tar Lombardia che ha confermato l’ordinanza di un dirigente del Comune di Vigevano recante l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate nel locale.
Il Comune ha ordinato all’appellante di provvedere, “a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di novanta giorni.
Le opere abusive riscontrate sono le seguenti: realizzazione di una 'tramezza interna munita di sportelli di sicurezza con vetri blindati a divisorio della sala aperta al pubblico dall'ufficio riservato al personale di servizio e contenente computer e altre apparecchiature elettroniche'; 'tamponamento di una preesistente porta che mette in comunicazione l'unità immobiliare con una limitrofa unità immobiliare di superficie minore internamente al fabbricato'; 'cambio di destinazione d’uso dei vani da commerciale (esercizio di vicinato) a sala scommesse (funzioni terziarie U3/7 con carico urbanistico alto) eliminando ogni possibilità d’uso delle apparecchiature presenti nei locali al fine di accedere a scommesse di qualsiasi tipo nello stabile'”.
Contrariamente a quanto sostenuto dai legali dell'appellante, per i giudici di Palazzo Spada la “materia urbanistica, in cui è compresa anche quella relativa ai titoli abilitativi ad edificare (cfr. Corte cost. 25 settembre 2003, n. 303), rientra nella materia della legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione”ed è è “la stessa legislazione statale e, in particolare, l’art. 10, commi 2 e 3, del d.p.r. 380 del 2001 ad attribuire alle regioni il potere di stabilire quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, nonché il potere di individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire”.
Quindi, non risulta fondata la prospettata questione di costituzionalità della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n° 12 che regola la materia, e va confermata la sentenza impugnata “laddove ha ritenuto legittima e pacificamente applicabile al caso di specie la disposizione di legge regionale che richiede il permesso di costruire sia per gli interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sia (nel testo vigente ratione temporis), per i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, 'anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo' (articolo 52, comma 3 ter, della l.r. n. 12/2005)”.