Scommesse, Tar Lazio: 'Minimi garantiti, inapplicabile decreto 2003'
Tar Lazio accoglie ricorso di un concessionario e annulla provvedimento su pagamento dei minimi garantiti per il 2007, metodo di calcolo superato da norme del 2006 su misure di salvaguardia.
Scritto da Fm
"Come già riconosciuto da questo Tribunale in numerose decisioni sulla medesima questione, 'è vero che in precedenza, il decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 aveva stabilito il metodo di calcolo per individuare il cosiddetto 'minimo garantito', ma l’introduzione, nel 2006, della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto".
A ricordarlo è il Tar Lazio, in una sentenza con cui accoglie il ricorso di un concessionario per l'annullamento del provvedimento del febbraio 2009, con il quale l’allora Aams gli aveva chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l’anno 2007, oltre le penali, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, con l’avvertimento che il mancato pagamento avrebbe comportato l’escussione della fideiussione e la decadenza dalla concessione.
Per i giudici amministrativi, "deve ritenersi che i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del cosiddetto 'minimo garantito' non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle cosiddette 'misure di salvaguardia', di talché detti provvedimenti (nel presente giudizio, relativi alle somme dovute per l’anno 2007) manifestano la loro illegittimità in quanto adottati senza la previa definizione di un provvedimento (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui impugnati” (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. II, 28.07.2009 n. 7641).
In applicazione dei suddetti principi, le censure di illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 38 comma 4, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 risultano fondate e meritevoli di accoglimento; di conseguenza il ricorso deve essere, come anticipato, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza".