“La questione di legittimità costituzionale per conflitto con l’art. 41 Cost. in rapporto con l’art. 3 Cost., della disciplina provinciale che impone alle imprese che erogano gioco legale di mantenersi a una distanza minima di 300 m dai siti cd. sensibili come individuati dal legislatore e, su sua delega, dal governo provinciale, è manifestamente infondata. Va aggiunto che il distanziometro è anche in linea con il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.. Come già evidenziato in precedenza, la previsione di limiti distanziali da siti ritenuti sensibili, mira, attraverso l’allontanamento dei punti d’offerta, a ridurre l’accesso occasionale al gioco legale e, per tale via, a prevenire l’accostamento di persone vulnerabili al gioco d’azzardo e l’insorgere di processi degenerativi verso forme ludopatiche”.
Così, con una serie di sentenze, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione di Bolzano, ha rigettato i ricorsi di alcuni titolari di esercizi pubblici contro Provincia Autonoma di Bolzano e alcuni Comuni altoatesini per l'annullamento dei provvedimenti con cui avevano disposto la decadenza delle autorizzazioni alla raccolta di scommesse sportive o di gioco tramite apparecchi, per la vicinanza ad alcuni luoghi ritenuti “sensibili” ai sensi dell’articolo 5-bis della L.P. del 13 maggio 1992, n. 13 (“Norme in materia di pubblico spettacolo”).
Il Collegio quindi evidenzia che “l’inefficacia dello strumento distanziale in rapporto alla categoria dei giocatori patologici, per i quali è necessaria l’individuazione di altre strategie di sostegno e cura, non esclude la sua adeguatezza agli obiettivi di prevenzione perseguiti dal legislatore provinciale e tanto meno lo pone in contrasto con i parametri costituzionali incarnati dagli artt. 32 e 47 Cost., atteso che l’aggressione alla salute dei soggetti ludopatici e alla conservazione delle loro risorse economiche è da ascriversi all’offerta di gioco non agli strumenti di prevenzione introdotti dal legislatore”.
Il Trga, come già fatto recentemente in un'altra serie di sentenze relative ai ricorsi presentati da alcune rivendite di tabacchi, inoltre ribadisce l'insussistenza dell'effetto espulsivo postulato dai titolari degli esercizi pubblici con offerta di gioco, prendendo a riferimento quanto emerso dalla perizia svolta dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Consiglio di Stato, Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa presso l’Università Luiss di Roma, chiamato a valutare l'impatto delle leggi della Provincia di Bolzano in materia di gioco nel 2018.
“Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l’ampliamento della cerchia dei 'luoghi sensibili' non è avvenuto, quindi, con l’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 505/2018, ma con la L.P. n. 10/2016 stessa, la quale, introducendo con l’art. 8, comma 1, il comma 1-bis nell’art. 5-bis della L.P. 13/1992 (e con l’art. 9, comma 1, il comma 1-quater nell’art. 11 della L.P. n. 58/1988) ha esteso la tutela anche ai luoghi non unicamente residenziali in ambito socio-sanitario (infatti si è passati da una dizione contenuta nel primo comma 'strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale' a quella aggiunta dal comma 1-bis 'tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza'). Quanto all’affermazione che la deliberazione n. 508/2018 avrebbe comportato di fatto il divieto assoluto del gioco legale sull’intero o quasi intero territorio del comune, basta ricordare che il consulente tecnico d'ufficio Prof. Pozzi, ha espressamente escluso per tutto il territorio della provincia di Bolzano l’esistenza del lamentato effetto espulsivo”.
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