Trga Bolzano conferma: 'Legge gioco, tabaccherie non discriminate'
Il Trga di Bolzano rigetta i ricorsi proposti da alcuni titolari di tabaccherie contro l'inibizione della raccolta di scommesse o la rimozione degli apparecchi disposta dal Comune.
Al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano nuova infornata di sentenze relativa alla possibile illegittimità costituzionale del distanziometro provinciale applicato alle attività e agli apparecchi di gioco.
Come già accaduto ai primi del mese, i giudici amministrativi hanno deciso di rigettare i ricorsi presentati da alcuni titolari di tabaccherie dotate di corner per le scommesse e slot contro i provvedimenti con cui il Comune di Bolzano ha inibito la prosecuzione della raccolta o disposto la rimozione degli apparecchi.
Per i giudici del Trga Bolzano, “pacifica la competenza del legislatore provinciale a dettare norme finalizzate alla prevenzione del gioco compulsivo, vale ricordare come anche il legislatore statale abbia riconosciuto l’esigenza di introdurre meccanismi di contenimento dell’offerta del gioco legale. Il distanziometro introdotto dalla legge provinciale che la ricorrente contesta, sostenuto da una ratio legis diretta alla protezione di categorie deboli e alla prevenzione di possibili dipendenze patologiche da gioco, è pertanto in linea con le preoccupazioni manifestate anche dal legislatore nazionale”.
Inoltre, richiamando la consulenza tecnica d’ufficio chiesta dal Consiglio di Stato, nelle sentenze si rileva che essa “conferma espressamente per il territorio del Comune di Bolzano, e anche in ambito provinciale, l’inesistenza dell’effetto espulsivo lamentato, pur rilevando incertezza nell’individuazione in concreto dei siti sensibili e con l’avvertenza che le aree non coperte da divieto non sono state indagate con riguardo alla loro concreta insediabilità”.
Viene quindi ribadita “la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della disciplina provinciale introduttiva del cd. distanziometro sia con riguardo all’art. 41 Cost., in rapporto all’art. 3 Cost., che con riferimento agli artt. 32 e 47 Cost., dovendosene apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità, in relazione al carattere necessariamente generale e astratto che connota la norma di legge, rispetto ai prefissati obiettivi di prevenzione della ludopatia”.
“DISTANZIOMETRO, NESSUNA DISTINZIONE FRA TABACCHINI E SALE GIOCO”- Entrando nel dettaglio, per il Trga l'effetto espulsivo, determinato in circa l’1 percento del territorio, è “smentito dalle numerose nuove aperture di punti gioco nel periodo successivo all’entrata in vigore del distanziometro. Ne dà un elenco il Comune di Bolzano nella propria memoria di replica del 7.2.2023, in ragione del quale perde di consistenza l’assunto attoreo per cui, condotta sul piano delle concrete possibilità insediative, valutate immobile per immobile, sarebbe da escludere una ragionevole capacità di radicamento delle imprese che offrono gioco legale nel Comune di Bolzano.
A tale riguardo non sfugge che la ricorrente, e le perizie cui si appella, assumano, a parametro utile per la determinazione della percentuale di area non coperta dal divieto, l’intero territorio comunale, comprensivo cioè del paesaggio naturale, da solo – secondo quanto afferma il Comune - pari a circa l’85 percento del territorio complessivo (verde agricolo, bosco, pascolo, prato, verde alpino, acque), anziché la sola superficie insediativa. La percentuale di area insediabile per il gioco, pari, a dire della ricorrente, all’1 percento, offre un dato certamente falsato, atteso che non si può determinare la percentuale di superficie incisa dal divieto derivante dall’applicazione del distanziometro rapportandola all’intero territorio comunale, comprensivo cioè di quella sua parte, ampiamente preponderante, in cui l’edificazione è interdetta tout court.
Per quanto, più in particolare, attiene all’effetto espulsivo totale che il distanziometro determinerebbe sugli esercizi che accanto ai tabacchi offrono il gioco legale, a causa del concorso di un ulteriore strumento distanziale che la vigente normativa impone alle rivendite di generi di monopolio fra loro, va osservato che la ratio sottesa al distanziometro imposto all’offerta del gioco rispetto ai siti cosiddetti sensibili e quella sottesa ai limiti distanziali afferenti alle rivendite di tabacchi, rispondono a logiche autonome e differenti e perseguono interessi pubblici distinti. Con il primo – lo si è già detto – il legislatore provinciale persegue lo scopo di prevenire il gioco patologico. Con il secondo si è, invece, inteso garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio.
Quando un’impresa intende sommare l’una e l’altra tipologia di offerta deve necessariamente osservare la disciplina di entrambe.
Diversamente opinando si giungerebbe all’irragionevole conclusione che per eludere i vincoli imposti all’offerta di gioco è sufficiente combinarla con quella di generi di monopolio.
In tal caso, alla luce del considerevole numero (secondo l’elenco fornito dalla stessa ricorrente) di tabacchini che propongono, accanto alla vendita di generi di monopolio, occasioni di gioco legale, se ne avrebbe, sotto il profilo dello scopo di prevenzione alla ludopatia perseguito dallo strumento del distanziometro, la sua severa vanificazione, e sotto il profilo della concorrenza e della parità di trattamento, l’insorgere di effetti distorsivi e discriminatori a danno delle imprese specializzate nell’offerta di gioco e a favore di quelle che cumulano le due diverse tipologie di offerta.
Posto, dunque, che l’effetto espulsivo indagato nel presente giudizio afferisce all’offerta di gioco legale, esso non può essere determinato – come pretende parte ricorrente - tenendo conto di ulteriori e diversi effetti limitativi inerenti a una distinta tipologia di offerta, solo perché questa si combina alla prima in un’attività d’impresa che le cumula.
Le tabaccherie dotate di corner per il gioco, in definitiva, in relazione all’offerta di gioco che possono eventualmente proporre, subiscono il distanziometro per cui è causa nella stessa misura in cui lo subiscono le sale gioco e non possono, di conseguenza, accampare la sua incostituzionalità per il ricorrere di un predicato effetto espulsivo “maggiore”, determinato dal concorso di due diversi e autonomi strumenti limitativi rispondenti a logiche di localizzazione finalizzate al perseguimento di scopi del tutto autonomi e distinti, entrambi necessariamente da conseguire. Non ha pertanto pregio, ai fini della delibazione attorno alla pretesa incostituzionalità del distanziometro provinciale, la distinzione tra tabaccherie con offerta di gioco e sale gioco”.