Relazione commissione gioco: poker e igaming salgono da 33% a 61% in 2 anni
Relazione commissione gioco: poker e online prodotti a lungo intrattenimento salgono da 33% a 61% in 2 anni.
Pronta la relazione sul settore del gioco in Italia realizzata dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del settore istituita in Senato e presieduta da Mauro Maria Marino (Iv). Il documento di oltre 180 pagine, che Gioconews.itha potuto visionare in anticipo, era in approvazione ieri, 7 settembre, ma il voto si è dovuto rimandare essendo mancato il numero legale. Dopo anni di lavoro l’ennesimo schiaffo ad un mercato legale che dà lavoro e porta gettito alle casse dello Stato sempre più vuote per le crisi che si succedono senza pietà, l’una dopo l’altra.
Eppure il gioco online, analizzato con dovizia di particolari dai relatori, rischia di rimanere senza concessioni al 31 dicembre 2022 come tanti altri settori che vivono nello status giuridico della proroga e non vedono ancora quel riordino del gioco pubblico che era pronto in Consiglio dei Ministri ma che è poi saltato per la caduta del Governo Draghi.
“Il sistema italiano, con la sua riserva statale, le forme di concessione e autorizzazione, le licenze di pubblica sicurezza e la disciplina dei vari aspetti del gioco, rappresenta una garanzia, una difesa per il cittadino rispetto alle infiltrazioni della criminalità - specie della criminalità organizzata - e alle degenerazioni ludopatiche della pulsione verso il gioco”. È quanto emerge “in diverse audizioni” e che viene cristallizzato nella Relazione sul settore del gioco in Italia.
I dati rilevati sono noti ma rimangono ottimi. Era già cosa nota, soprattutto sotto la pandemia, la preferenza di molti players di giocare un tavolo o un torneo di poker online per spendere lo stesso e avere più tempo occupato oltre a payout decisamente più alti e fondati sull’abilità.
L’analisi successiva, invece, mette l’accento sulle problematiche normative e sulla necessità, come in tanti altri giochi, di riallineare le concessioni.
TRANSIZIONE DIGITALE? QUELLA VERSO IL GIOCO ONLINE È GIÀ UN DATO DI FATTO - Nella sua analisi il professore Spallone ha anche riservato un'attenzione particolare al gioco online.
La quota della raccolta online - ricordando che la raccolta è sostanzialmente la stessa nel periodo 2019-2021 - è passata dal 33 per cento del 2019 al 61 per cento del 2021. Il 61 per cento della raccolta è quindi affluita attraverso il canale online. Questo è probabilmente il cambiamento strutturale più importante che si è verificato nel triennio 2019-2021, ovviamente sollecitato dalla presenza della pandemia che ha impedito per molto tempo di giocare presso la rete fisica e che quindi ha spinto molti dei cittadini giocatori a utilizzare i canali online; l'abitudine a giocare sui canali online si è poi consolidata anche nel corso del 2021. Mentre prima sostanzialmente due terzi del gioco era su reti fisiche e un terzo su reti online, adesso i rapporti si sono capovolti.
Che cosa si fa online prevalentemente? Oltre alle lottery quello che si fa prevalentemente online è il betting, quindi le scommesse, c’è un’offerta molto ampia di tipologie di scommesse online, e poi i giochi di abilità e il poker online. Sostanzialmente quando si gioca online o si scommette o si fanno giochi di abilità e poker online.
La quota delle scommesse online sul totale delle scommesse - con riferimento al solo comparto betting - è passata dal 58 per cento del 2019, quando era già un comparto che si attivava molto sul canale online, all'82 per cento del 2021. Quindi, l'82 per cento delle scommesse totali si fanno sul canale online.
Tuttavia vi è una contribuzione erariale diversa per le scommesse sul canale online e sulla rete fisica, in quanto il margine lordo delle scommesse è tassato al 18 per cento sulla rete fisica e al 22 per cento sulla rete online. Quindi c'è una discrasia, in quanto il legislatore ha pensato che i costi che la filiera sosteneva per la rete fisica erano più elevati dei costi che si sostengono sulla rete online e ha deciso di introdurre questa differenza a livello erariale, ma nonostante la maggiore imposizione che grava sul margine lordo delle scommesse online evidentemente la comodità del canale piuttosto che i payout garantiti online, che sono molto elevati dal punto di vista del betting, hanno fatto spostare e consolidare di molto la domanda dei giocatori sul canale online.
Occorre notare che il payout, quando si parla di comparti del gioco che sono tassati sul margine lordo, diventano una variabile strategica fondamentale, perché il payout sostanzialmente è la leva strategica con la quale i diversi operatori che offrono betting competono tra loro e il passaggio alla tassazione sul margine lordo ha visto tra le sue giustificazioni più importanti quella di permettere ai concessionari italiani che offrivano betting online di essere competitivi sui mercati internazionali (oltre al problema di centri trasmissione dati, di offerta illegale, di scommesse). In ogni caso, a parere degli analisti, tassare il margine consente sostanzialmente di reagire più rapidamente alle sfide competitive che vengono da un mercato ampio come quello online.
Un altro dato da prendere in considerazione è la raccolta dei giochi di abilità e poker online, pari a circa 26,3 miliardi nel 2019, che è passata a 51,4 miliardi di euro nel 2021. Quando una persona gioca online e scommette online ovviamente viene attratto dall'offerta di gioco che trova; online trova il gioco di abilità e il torneo di poker. Da notare che questi giochi di abilità e tornei di poker online hanno payout altissimi, che in alcuni casi superano il 90 per cento. Il fatto che il payout sia alto e che le vincite siano alte rappresenta un incentivo per i giocatori a ri-giocare.
Infatti il giocatore ha delle regole di evidenza empirica, per cui si rende conto che se ha impiegato cento euro per la sua attività di scommesse su un certo canale e quei cento euro tra vincite e perdite gli sono durati 15 giorni, mentre su un altro canale gli sono durati una settimana, va a giocare dove il denaro ha garantito un intrattenimento più lungo.
LE PROBLEMATICHE NORMATIVE E L'ALLINEAMENTO DELLE CONCESSIONI - Nella Relazione si evidenzia, ancora, che "quello del gioco online" è "un settore che ha posto problematiche importanti sotto tutti i profili: difficoltà di controllo dei siti illegali, aggiramento delle norme interne ai fini delle condizioni di autorizzazione e per l'evasione fiscale, aumento della potenzialità attrattiva e quindi della dipendenza soprattutto per le giovani generazioni, aumento del ricorso al gioco in rete durante la pandemia.
Su tali profili la Commissione avrebbe voluto approfondire ulteriormente alcuni aspetti correlati al gaming delle nuove generazioni e alle sale Lan, ma non è stato possibile.
Rimane tuttavia chiaro che nel campo dell'online gaming una disciplina efficace ma compatibile con le norme europee - e magari anche l'innalzamento del prelievo fiscale su tali forme di gioco, che sono molto remunerative per i titolari dei siti e molto poco premianti per lo Stato che deve attivare tutti i suoi poteri di controllo per evitare le infrazioni e le elusioni - può aiutare a omologare tale settore con quello del gioco fisico.
Al contrario, dal settore del gioco online può essere presa a modello la norma sul 'conto di gioco', che, adeguatamente modulata, può servire a monitorare il giocatore problematico e indurlo alla cessazione del gioco oltrepassato un certo limite, limite che dovrebbe seguire parametri non astratti, ma individuati sulla base di casistiche elaborate dagli esperti del settore".
E si evidenzia che "se la norma che ha inserito l'obbligo di introduzione del codice fiscale per verificare la maggiore età del giocatore di sale slot non sembra aver sortito l'effetto sperato di evitare il gioco minorile, in quanto può essere aggirata con lo scambio del tesserino (parallelamente a quanto avviene per i distributori di tabacchi), tuttavia un monitoraggio del giocatore tramite gli strumenti informatici sulla base dei dati personali rilevati attraverso il documento d'identità o attraverso codici identificativi personali da associare all'accesso al macchinario (il direttore Minenna parlava anche di rilevazione di dati biometrici), che consenta di conservare i dati per un periodo di tempo tale a identificare il giocatore problematico, può essere di grande ausilio per non lasciar solo il "gioco-dipendente" e aiutarlo al controllo del disturbo.
In tal senso è fondamentale il coinvolgimento degli operatori del gioco, sia al livello di macro-sistema, sfruttando i sofisticati strumenti software ed hardware dei colossi dell'intrattenimento, sia a livello dei punti gioco e delle sale slot, formando adeguatamente gli addetti, come del resto già prevedono molte leggi regionali e regolamenti comunali"
Per quanto riguarda le scadenze delle concessioni, oltre al tale primo gruppo di concessioni bandite nel 2011 e i cui contratti sono stati sottoscritti nel 2011-2012 (scadute in teoria dopo 9 anni dalla sottoscrizione della convenzione), vi è un altro gruppo di concessioni attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’art. 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015, la cui scadenza è il 31 dicembre 2022 (v. il citato comma 935 e l’art. 4 dello schema di convenzione di concessione).
Tuttavia per consentire l'allineamento delle concessioni è intervenuto il legislatore, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha previsto una nuova procedura avente ad oggetto 40 diritti, per la durata di nove anni. L'indizione dei bandi, originariamente, era stata prefissata entro il 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 727) ma, analogamente a quanto avvenuto per i bandi per la raccolta fisica, il termine è stato prorogato in base all'articolo 69 del decreto cura Italia e sulla base della proroga dello stato di emergenza.
Sulla materia è intervenuto anche il Tar Lazio, adito dopo i ricorsi delle società le cui convenzioni bandite per prime erano nel frattempo scadute ed avevano pertanto ricevuto da ADM un provvedimento di decadenza.
In tal caso il Tar Lazio ha statuito che la convenzione di concessione stipulata con le società ricorrenti deve essere in via diretta etero-integrata ex lege ad opera del citato comma 935 della legge 208 del 2015, con conseguente ed ininterrotta prosecuzione del rapporto concessorio, da ritenersi ancora in corso fino alla data del 31 dicembre 2022”.
I giudici amministrativi hanno quindi accolto i ricorsi sottolineando che l’interpretazione conforme dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015, porta a ritenere che tramite tale disposizione il legislatore abbia voluto prevedere una vera e propria eterointegrazione ex lege del rapporto concessorio ai sensi dell’art. 1374 c.c. sotto il profilo della durata temporale, con la sostituzione della nuova scadenza unitaria del 31 dicembre 2022, sostanzialmente mirando il legislatore ad uniformare il regime di validità dei due gruppi di concessioni nell’attesa del completamento delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento dei predetti titoli.
La decisione del giudice amministrativo si pone come soluzione interpretativa per escludere la possibile illegittimità costituzionale della disciplina in esame sia in relazione al profilo della disparità di trattamento tra le posizioni del tutto similari dei due gruppi di concessionari sopra indicati (art. 3 Cost.), che in relazione alla violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione (Tar Lazio, sezione seconda, 3 novembre 2021, n. 11237).