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Cassazione: 'Mancata Sos, Casinò Venezia tenuto a monitorare i clienti'

16 novembre 2024 - 10:37

La Corte di cassazione ribadisce la responsabilità del Casinò di Venezia nel non aver segnalato al Mef un'operazione sospetta.

Scritto da Amr

Corte di Cassazione © Sergio D'Affitto / Wikimedia

“L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nasce dall’operazione e non richiede che si abbia la certezza del compimento di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione” e, nel caso specifico, “la condotta del cliente del casinò nella fattispecie è stata ritenuta tale determinare oggettivamente l’obbligo di segnalazione visti gli elementi di sospetto o di anomalia complessivamente considerati. Peraltro, l’apprezzamento circa le 'caratteristiche, entità, natura' dell'operazione che, 'tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita", inducono a ritenere "che il danaro, i beni o le utilità oggetto'  dell'operazione possano 'provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p." attiene ad un giudizio di fatto che, in quanto tale, non è sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti previsti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o per violazione di legge”. 
Così, con un'ordinanza, la Corte di cassazione si è pronunciata sugli obblighi antiriciclaggio degli operatori del settore dei giochi, confermando la decisione della Corte d’Appello e del Tribunale di Roma.

I giudici avevano rigetto il ricorso presentato dal Casinò di Venezia e dal suo responsabile antiriciclaggio contro una sanzione da 250mila euro del ministero dell'Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette, in relazione ai rapporti intrattenuti con un cliente nell'arco di tempo che va dal 2011 al 2015.

LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA - Tuttavia, pur respingendo le argomentazioni del Casinò di Venezia, nell'ordinanza la Corte di cassazione accoglie uno dei suoi motivi di ricorso e dunque “cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”. 
Infatti, “si impone (...) la necessità di procedere ad un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza-ingiunzione) e quello previsto all'esito delle modifiche normative introdotte dal citato d. lgs. n. 90/2017”. 

Qui sotto, il testo integrale dell'ordinanza.

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